Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
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Art. 10 Sostegno da parte della Confederazione
Canton ZH
lett. a: Si chiede che venga mantenuta la forma attuale. La Confederazione non deve coordinare la collaborazione con terzi a favore dell’istruzione svolta dai Cantoni.
Art. 13 Durata
PS
L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dovrebbe durare solo fino all’anno in cui i militi compiono 30 anni:
1
L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 30 anni.
Art. 19 Eccezioni per i membri delle autorità
Canton GR
Adattamento secondo lett. b superfluo, dato che solo gli uomini sono soggetti all’obbligo di prestare servizio.
Art. 21 Esclusione
Canton ZG
Introdurre l’obbligo di notifica; aggiungere frase:
Essi notificano la condanna alla loro organizzazione di protezione civile.
Art. 25a Durata dei servizi di protezione civile
La limitazione a 40 giorni viene esplicitamente approvata da: CDMPC, VSK, Cantoni AG, AR, BE, BS, BL, FR, GL, JU, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH, UDC, Associazione delle città svizzere, CVCI, Comuni di Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis e Kandergrund
Unione svizzera degli imprenditori
Favorevole all’istituzione di una durata massima annua delle prestazioni di servizio; 40 giorni sono tuttavia troppi.