Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
bis
Art. 3 “Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione”
Modifica: in casi eccezionali giustificati, il Consiglio federale può modificare lo statuto di protezione o il periodo di protezione di singole specie a livello di ordinanza.
Motivazione: la legge sulla caccia autorizza il Consiglio federale a limitare l’elenco delle specie cacciabili su scala nazionale, se ciò è necessario per conservare le specie minacciate, o ad
ampliarlo con la fissazione di un periodo di protezione, se gli effettivi di specie protette consentono nuovamente la caccia (art. 5 cpv. 6 LCP). In via di principio, queste disposizioni di protezione (specie cacciabili, periodi di protezione) vanno disciplinate nella legge sulla caccia. Spetta quindi alle Camere federali emanare le disposizioni corrispondenti e la loro decisione sottostà a
referendum facoltativo. La regolamentazione di tali disposizioni di protezione a livello di ordinanza deve quindi restare un’eccezione motivata. Nella concezione della legislazione sulla caccia, questo articolo derogatorio è tuttavia importante perché consente al Consiglio federale di reagire
tempestivamente a sviluppi su scala nazionale concernenti le specie cacciabili e protette. Una regolamentazione del genere può essere motivata ad esempio da una rapida modifica degli effettivi di una specie selvatica in tutta la Svizzera associata a un problema crescente (protezione delle specie, danni da selvaggina). Il Consiglio federale si avvale ora di tale diritto nei seguenti casi.
bis
Art. 3 cpv. 1 “Protezione della moretta tabaccata e della starna”
Modifica: oltre all’attuale protezione della moretta tabaccata è inserita in questo capoverso anche la protezione completa della starna.
Motivazione: il Consiglio federale si è già avvalso del diritto di proteggere una specie a livello di ordinanza per la moretta tabaccata (revisione parziale del 1° aprile 1998 dell’ordinanza sulla
bis
caccia; art. 3 cpv. 1 OCP). Si trattava di un passo necessario, poiché nel frattempo la moretta tabaccata era stata inserita nell’elenco delle specie fortemente minacciate dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (elenco 1 AEWA).
Ora è protetta allo stesso modo anche la starna. La starna è stata posta sotto protezione mediante una disposizione transitoria nell’ordinanza sulla caccia nel 1988 (art. 21 OCP). Il 1° aprile 1998, questa cosiddetta “moratoria della starna” è stata prorogata di 10 anni ed è quindi rimasta in vigore fino al 1° aprile 2008. Una volta scaduto tale termine, bisogna chiedersi come disciplinare ora la protezione della starna. Il fatto che sia necessaria una disposizione di protezione su scala
nazionale è incontestato: negli ultimi anni, infatti, la presenza naturale della starna in Svizzera è venuta meno. La causa principale va ricercata nell’intensificazione e nella meccanizzazione
dell’agricoltura. Attualmente si cerca con grande dispendio di risorse di favorire il ritorno della starna in due zone particolarmente adatte (“Klettgau” SH e “Champagne genevoise” GE)
combinando messe in libertà e misure di rivalutazione degli habitat. Queste nuove popolazioni di starna sono ancora estremamente fragili. In quanto uccello caratteristico delle nostre regioni agricole, la starna soddisfa il criterio di specie minacciata sull’intero territorio svizzero. La sua protezione su scala nazionale – rivendicata da tempo dalle associazioni di protezione degli uccelli
– è quindi giustificata. Se in futuro la situazione della starna dovesse migliorare, questa protezione potrebbe essere nuovamente revocata mediante una modifica corrispondente dell’ordinanza sulla caccia e ai sensi della legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. l LCP).
Poiché è una specie minacciata in tutta la Svizzera, la situazione della starna è ben distinta da quella di altre specie di uccelli per le quali le associazioni di protezione degli uccelli chiedono una protezione su scala nazionale, come lo svasso maggiore, la pernice bianca o la beccaccia. In sintesi:
negli ultimi anni, le popolazioni nidificanti di svasso maggiore sono diminuite sull’intero territorio nazionale e la Svizzera ha una grande responsabilità per la popolazione europea. In base alla Lista Rossa degli uccelli nidificanti, la popolazione nidificante di svasso maggiore non è minacciata (2010). La caccia svolge un ruolo trascurabile per la dinamica degli effettivi di questo uccello. Per le specie selvatiche esposte tutt’al più a una minaccia locale, il legislatore ha affidato ai Cantoni il compito di affrontare tali minacce adottando strategie di protezione cantonali (art. 5 cpv. 4 LCP). Ai
14/32 334/2005-02295/01/J402-2095