Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
Numero 3 “Divieto di impiegare fucili avvitabili”
Modifica: il divieto vigente di utilizzare a scopi venatori i fucili avvitabili è fatto suo dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b numero 4 OCP.
Motivazione: il divieto delle armi da fuoco con canna avvitabile è mantenuto (art. 1 cpv. 1 lett. b
n. 4 OCP). Queste classiche armi da bracconaggio restano quindi vietate. Non rientrano in questo divieto i cosiddetti fucili “take-down”, regolarmente in commercio, in cui l’intera canna può essere separata dal sistema mediante una chiusura a baionetta.
Numero 4 “Divieto di impiegare silenziatori”
Modifica: resta vietato l’impiego di silenziatori per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b OCP vigente; questo divieto è tuttavia precisato, facendo la distinzione tra armi con silenziatore montato e armi con silenziatore integrato.
Motivazione: siccome i silenziatori sono considerati accessori di armi, in via di principio l’utilizzo di silenziatori è disciplinata nella legge sulle armi (art. 4 cpv. 2 lett. a LArm). Con la presente disposizione è quindi solo mantenuto, e precisato, il divieto vigente dell’impiego di silenziatori per scopi venatori: come finora sono vietati sia i silenziatori montabili davanti sulla canna dell’arma da fuoco (art. 2 cpv. 1 lett. b OCP) che le armi da fuoco con un silenziatore fisso integrato nella canna. Con il divieto dell’impiego di questo accessorio per l’esercizio della caccia sono vietati mezzi ausiliari particolarmente adatti al bracconaggio.
Art. 2 cpv. 1 lett. k OCP “Divieto delle imbarcazioni a motore potenti per scopi venatori”
Modifica: il divieto di sparare da imbarcazioni a motore potenti per l’esercizio della caccia (di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. g OCP) è sostanzialmente mantenuto, ma trasferito a questa lettera. È
ammesso in via eccezionale l’impiego di tali imbarcazioni a motore per la prevenzione di danni alle reti da parte dei cormorani nell’ambito della pesca professionale.
Motivazione: finora l’impiego di imbarcazioni a motore con una potenza del motore superiore a 6 kW era vietato a scopi venatori (art. 2 cpv. 1 lett. g OCP). Lo scopo di questo divieto è quello di impedire che gli uccelli acquatici possano essere continuamente inseguiti ad alta velocità. Questa prassi porterebbe a uno sfinimento degli uccelli acquatici, il che sarebbe problematico nell’ottica della protezione degli animali e darebbe al cacciatore un vantaggio eccessivo rispetto alla
selvaggina. Questo divieto è quindi mantenuto.
È tuttavia inserita una nuova disposizione derogatoria, che consente l’impiego di queste
imbarcazioni nell’ambito della pesca professionale per impedire danni agli attrezzi da pesca in posa da parte dei cormorani. In genere, per motivi professionali le imbarcazioni dei pescatori professionisti hanno motori che forniscono più della potenza massima di 6 kW. Per attrezzi da pesca in posa s’intendono le reti e le nasse dei pescatori professionisti posate per pescare. Questa deroga mira in particolare a rafforzare la responsabilità individuale dei pescatori professionisti nell’ambito della prevenzione dei danni dei cormorani. I cormorani cacciano spesso in branco. Se uno di questi branchi si accanisce su una rete da pesca in posa o sui pesci catturati, si verifica un danno sotto forma di pesci mangiucchiati e quindi senza valore nonché reti danneggiate. Per quanto riguarda il concetto di danno al pesce occorre tener presente che esso si riferisce
esclusivamente al pesce catturato nell’attrezzo di cattura e non al pesce che nuota ancora
liberamente nelle acque (in merito alla definizione di danno della selvaggina cfr. i commenti all’art. 4 OCP). Questi danni possono essere ridotti dissuadendo i branchi di cormorani dallo scagliarsi su tali attrezzi mediante l’abbattimento di singoli animali (abbattimenti dissuasivi). La deroga relativa all’impiego di imbarcazioni a motore potenti è quindi limitata nel tempo all’esercizio della pesca professionale e nello spazio alla superficie degli attrezzi da pesca posati. Non autorizza pertanto a inseguire i branchi di cormorani continuamente e per lunghi tratti o a cacciare altri uccelli acquatici con un’imbarcazione a motore.
Bisogna inoltre tenere presente che questa deroga autorizza i pescatori professionisti soltanto a usare le loro imbarcazioni a motore, ma non li esonera dal possedere un’autorizzazione di caccia. Il rilascio di autorizzazioni di caccia è di competenza dei Cantoni (art. 3 cpv. 2 LCP).
10/32 334/2005-02295/01/J402-2095