Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

questi aspetti sono disciplinati in modo esaustivo nella legge sulle armi, nella legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202). Sulla scia di questo adeguamento della legge sulla caccia deve essere riveduta anche l’ordinanza sulla caccia. A tal fine è abrogato l’articolo 1 OCP e le relative disposizioni sono trasferite

all’articolo 2, per quanto riguarda l’impiego di mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia.

In un punto, l’abrogazione dell’articolo 1 OCP comporta un allentamento della regolamentazione in vigore: non sono più disciplinati, infatti, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione e il transito di trappole vietate. Ciò corrisponde tuttavia alla disposizione penale già modificata della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP). Occorre tuttavia tener presente che l’uso di tali trappole per l’esercizio della caccia resta vietato (art. 2 cpv. 1 lett. a OCP).

Art. 2 OCP “Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia”

Modifica: questo articolo è completato con disposizioni provenienti dall’articolo 1 OCP abrogato, ampliato con l’aggiunta di nuovi mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia e ristrutturato. Le modifiche sono descritte in dettaglio in corrispondenza dei singoli capoversi.

Motivazione: conformemente alla legge sulla caccia, il Consiglio federale ha la competenza di designare mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia (art. 3 cpv. 4 LCP). Lo scopo di questa disposizione è di vietare su scala nazionale l’uso per scopi venatori di mezzi ausiliari

particolarmente problematici dal punto di vista della protezione degli animali o della natura. Si tratta di un obbligo che scaturisce anche dalla Convenzione di Berna del 1° giugno 1982 (allegato IV della Convenzione di Berna; RS 0.455), ratificata dalla Confederazione, il cui allegato IV disciplina i mezzi ausiliari vietati in modo vincolante per l’ordinanza sulla caccia. Conformemente alla

ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della caccia già stabilita nella Costituzione federale (art. 79 Cost.; RS 101), ogni ulteriore regolamentazione dei sistemi di caccia rientra nella sfera di competenza dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 LCP). La Confederazione non è quindi autorizzata a limitare o addirittura a vietare la caccia al di là della definizione dei mezzi ausiliari vietati e dei periodi di protezione. La legge sulla caccia chiede all’autorità esecutiva federale di garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina per le specie che lo consentono (art. 1 cpv. 1 lett. d LCP). L’attuazione di questa disposizione è di competenza dei Cantoni: 16 Cantoni hanno optato per il sistema della caccia a patente, nove Cantoni per il sistema della caccia in

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riserva e un Cantone per il sistema della caccia di Stato .

La comprensione di questa ripartizione concettuale dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito del diritto della caccia è importante per capire la sovranità nell’ambito delle restrizioni della caccia.

Art. 2 cpv. 1 OCP “Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia”

Modifica: nella versione tedesca, il testo del capoverso è modificato sostituendo l’espressione “auf der Jagd” con “für die Jagd”.

Motivazione: il nuovo testo dell’articolo 2 capoverso 1 OCP ricalca la disposizione penale della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP) e corrisponde anche al titolo dell’articolo stesso (art. 2 cpv. 1 OCP), esprimendo più chiaramente che a essere vietato è solo l’impiego venatorio effettivo dei mezzi ausiliari menzionati.

Ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla caccia, per caccia s’intendono le attività svolte individualmente o in gruppo volte a scovare, braccare, aspettare, inseguire, colpire, catturare o recuperare selvaggina allo scopo di abbatterla e trattenerla. Non rientrano invece in questa

definizione altre attività legate alla caccia, come ad esempio l’osservazione di selvaggina senza armi, il fatto di sventrare animali abbattuti o quello di portare via e stoccare selvaggina abbattuta.

1 Il Cantone di Ginevra ha abolito la caccia generale mediante decisione popolare nel 1974. Da allora la regolazione e di conseguenza l’utilizzazione venatoria della selvaggina sono garantite dall’autorità esecutiva statale. 3/32 334/2005-02295/01/J402-2095