Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
nell’ambito della domanda. Sussiste così la garanzia che le domande possano essere esaminate dall’UFAM correttamente e nell’ottica dell’obbligo di mantenere la diversità delle specie a lungo termine. Come finora, però, il testo dell’ordinanza non stabilisce cosa s’intenda quantitativamente per effettivo eccessivo (art. 12 cpv. 4 LCP) né per danno ingente (art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 lett. c OCP). La questione della grandezza degli effettivi e dell’entità del danno va quindi definita, come finora, nell’ambito di strategie secondo l’articolo 10 capoverso 6 OCP (e cioè le strategie per l’orso, il lupo e la lince). L’esperienza mostra che valori soglia fissati nell’ambito di una strategia possono essere adattati in modo più flessibile a nuove situazioni e conoscenze rispetto alla
fissazione in un’ordinanza. La richiesta di flessibilità è giustificata dal fatto che la Confederazione e i Cantoni stanno ancora raccogliendo esperienze sulla gestione delle specie conflittuali.
A questo punto occorre valutare la ponderazione della protezione delle specie rispetto ad altre esigenze sociali: è importante sottolineare che le misure cantonali di regolazione sono soggette a chiare regole; in particolare, non deve trattarsi di uno sterminio regionale della popolazione della specie protetta. Conformemente al mandato costituzionale (art. 78 Cost.) e alla concezione della legge sulla caccia (art. 1 e 7 LCP), la Confederazione è responsabile delle specie protette. In materia di protezione delle specie alla Confederazione è attribuita un’ampia competenza
legislativa: deve assicurare la sopravvivenza delle specie indigene e proteggerle. In caso di
domande di regolazione da parte dei Cantoni, l’autorità federale deve quindi assicurarsi che la specie conflittuale protetta da regolare possa sopravvivere quale comunità riproduttiva funzionante e non sia sterminata a livello regionale. Siccome l’area di una specie conflittuale può estendersi a più Cantoni, in particolare per i grandi predatori come il lupo, l’orso e la lince, l’autorità federale deve fare in modo che eventuali misure di regolazione siano preparate, motivate e concertate a livello intercantonale. Anche questa procedura di pianificazione intercantonale è disciplinata nelle strategie riguardanti le singole specie (art. 10 cpv. 6 OCP).
Con questa nuova disposizione sono attuate quattro mozioni trasmesse dal Parlamento al
Consiglio federale: mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 “Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori”; mozione 09.3812 del 23 settembre 2009 “Regolazione delle popolazioni di lupi e
predatori”; mozione 09.3951 del 25 settembre 2009 “Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica” e mozione 10.3605 del 18 giugno 2010 “Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni“.
L’introduzione di questa nuova disposizione non viola il diritto internazionale. Essa è compatibile in particolare con le disposizioni della Convenzione di Berna (art. 9 della Convenzione di Berna).
Art. 4 cpv. 1 lett. f OCP “Grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico” quale motivo per la regolazione di specie protette
Modifica: per la regolazione di specie animali protette è introdotto il nuovo motivo “grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico”.
Motivazione: esiste essenzialmente un’unica specie protetta in grado di minacciare con la sua attività la sicurezza di impianti infrastrutturali, e cioè il castoro. Con la sua attività di costruzione e, in parte, di sbarramento il castoro può generare notevoli conflitti. La situazione può diventare pericolosa quando il castoro scava sotto impianti infrastrutturali d’interesse pubblico, come ad esempio argini contro le piene, compromettendone il funzionamento sicuro. L’attività di costruzione del castoro non rappresenta un problema nei corpi d’acqua seminaturali e in particolare dove è disponibile uno spazio adeguato. Con le sue costruzioni e i suoi sbarramenti, il castoro può anzi influenzare favorevolmente la diversità delle specie e il bilancio idrico. Nel paesaggio antropizzato e in particolare nelle acque corrette artificialmente senza uno spazio adeguato sono invece
possibili gravi conflitti a livello locale. In genere, i piccoli problemi possono essere risolti mediante semplici misure: il rischio di crollo di una pista agricola può ad esempio essere risolto
definitivamente allontanandola dalla riva o il ristagno di acqua in un abitato può essere eliminato facilmente smantellando la diga di un castoro. Per risolvere questi problemi possono entrare in considerazione anche misure venatorie contro singoli castori, come la loro cattura o il loro
abbattimento, se altre misure preventive falliscono (art. 12 cpv. 2 LCP). Il castoro può però avere anche conseguenze più gravi, in particolare l’indebolimento di argini contro le piene scavandoci sotto. Anche questi problemi possono essere impediti mediante misure edilizie (p. es.
20/32 334/2005-02295/01/J402-2095