Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Art. 2 cpv. 1 lett. h OCP “Divieti di determinate armi non da fuoco”

Modifica: i divieti vigenti di armi non da fuoco per l’esercizio della caccia sono trasferiti dall’articolo 2 capoverso 1 lettera f OCP a questa nuova lettera. L’elenco è completato con il divieto di utilizzare lance e coltelli. Sono invece trasferiti altrove tutti i divieti concernenti le armi da fuoco (nuovo art. 2 cpv. 1 lett. i e j OCP).

Motivazione: la separazione redazionale dei tipi di armi vietati in lettere distinte, una con le “armi da fuoco vietate” e l’altra con le “armi non da fuoco vietate”, rende l’intero articolo più leggibile.

Nella presente lettera concernente le armi non da fuoco è ora vietato l’uso di lance per l’esercizio della caccia, conformemente al divieto già in vigore di impiegare giavellotti. All’epoca, il divieto di

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giavellotti era stato emanato a causa dello scarso effetto di uccisione e quindi per motivi di

protezione degli animali. In sede di esecuzione non era però chiaro se tale divieto dovesse

applicarsi solo ai giavellotti o in generale alle armi assimilabili ai giavellotti e quindi comprendesse anche le lance. L’arma da lancio giavellotto e l’arma da punta lancia hanno tuttavia un effetto analogo sul corpo dell’animale. Per chiarezza sono ora vietate anche le lance. Di conseguenza, è vietata in Svizzera ad esempio anche la caccia con la speciale lancia per la caccia al cinghiale.

In questa lettera è ora vietato anche l’uso di coltelli per l’esercizio della caccia (per la definizione di caccia cfr. commento all’art. 2 cpv. 1 OCP). Tale disposizione si applica a tutti i coltelli e non solo a quelli che rispondono alla definizione della legislazione sulle armi (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e art. 7 dell’ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541). Finora l’uso di coltelli per l’esercizio della caccia non era disciplinato nella legislazione federale sulla caccia: ciò aveva provocato continue incertezze in sede di esecuzione. Con questa nuova disposizione è ora chiaro che, in linea di principio, i coltelli non possono essere utilizzati per l’esercizio della caccia, ossia per inseguire e uccidere selvaggina sana. Ciò è dettato anche da motivi di protezione degli animali: i coltelli hanno infatti un effetto di uccisione simile a quello dei giavellotti e delle lance menzionato sopra. In deroga al divieto

generale, nell’ambito della presente revisione è consentito l’uso di coltelli per catturare (e quindi per uccidere) selvaggina non più in grado di fuggire, ossia ferita e malata. La corrispondente disposizione derogatoria figura all’articolo 2 capoverso 2 lettera b OCP.

Non rientra ovviamente in questo divieto l’uso di coltelli dopo la vera e propria caccia, ad esempio per sventrare o sezionare gli animali abbattuti. In proposito occorre ricordare che la legge sulle armi definisce armi certi coltelli e ne disciplina l’uso generale (p. es. pugnali; art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e art. 7 OArm). Ovviamente questa regolamentazione non è modificata dalla presente

disposizione dell’OCP.

Art. 2 cpv. 1 lett. i OCP “Armi da fuoco vietate”

Modifica: i divieti vigenti concernenti l’uso venatorio di determinati tipi di armi da fuoco sono

trasferiti dall’articolo 2 capoverso 1 lettera f OCP alla lettera i e completati con il divieto delle armi da pugno (secondo l’art. 2 cpv. 2 OCP vigente).

Motivazione: rimane in vigore il divieto dell’uso per scopi venatori di determinati tipi di armi da fuoco. L’uso di armi da pugno per l’esercizio della caccia subisce però una modifica redazionale: finora le armi da pugno erano consentite durante la caccia per dare il colpo di grazia (art. 2 cpv. 2 OCP), il che viceversa significava che il loro impiego durante la caccia era vietato. Alla presente lettera è ora vietato per principio il loro impiego per l’esercizio della caccia e più avanti è

disciplinata la deroga per il colpo di grazia (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a).

2 Zur Verwendung von Waffen und Fallen nach dem neuen Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel; Dr. H.J. Blankenhorn, Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, 1988, p. 1 – 5. 8/32 334/2005-02295/01/J402-2095