Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
questi ultimi hanno tutelato accuratamente contro eventuali pretese della Confederazione sin dai tempi della prima disposizione sulla caccia nella Costituzione federale (Cost. del 1874). Il fatto che per il Consiglio federale possono provocare danni sulle popolazioni selvatiche in particolare i grandi predatori emerge anche dalle trattative sulla legge sulla caccia: in proposito il Consigliere federale Egli disse all’epoca: “Posso assicurarvi che le autorità federali sono disposte ad adottare!misure ... se dovesse emergere che questo animale [la lince] si riproduce fortemente o causa nuovamente danni ingenti alla selvaggina o ad animali domestici” (resoconto integrale del 25 settembre 1984, pag. 2161). A differenza di questo danno per la regalia cantonale, al singolo cacciatore non spetta invece alcun diritto sulle prede, motivo per cui in base alla prassi giudiziaria corrente non può neanche subire un danno diretto ad opera di grandi predatori o uccelli piscivori. Con
l’autorizzazione di caccia e pesca, il cacciatore o il pescatore ottengono dallo Stato unicamente il diritto di abbattere o catturare un determinato numero di animali secondo le disposizioni del diritto della caccia e della pesca. In base all’interpretazione giuridica generale, un animale selvatico che vive ancora in libertà e non è stato catturato legalmente non appartiene a nessuno e,
giuridicamente, è quindi un “res nullius”. Non avendo alcun diritto di proprietà sugli animali selvatici che vivono in libertà, il cacciatore o il pescatore non può neanche comparire quale parte lesa. Non esiste quindi alcuna perdita patrimoniale del singolo cacciatore o pescatore interpretabile come danno da selvaggina.
Nel 1988, nella legge sulla caccia, il Consiglio federale ha tuttavia limitato questa definizione ampia del concetto di danno della selvaggina ai “danni al bosco e alle colture” (art. 4 cpv. 1 lett. c OCP). Tale limitazione è assolutamente consentita al Consiglio federale e, a posteriori, si spiega con il fatto che al momento dell’elaborazione dell’OCP in Svizzera non vi era ancora una presenza capillare di specie conflittuali. Con le attuali popolazioni crescenti di specie conflittuali, questa limitazione non ha tuttavia più senso. Per il Consiglio federale, nella presente revisione il concetto di danno da selvaggina dell’ordinanza sulla caccia, finora definito in senso stretto, va pertanto adeguato al concetto più concreto della legge sulla caccia, sovraordinata. L’articolo 4
dell’ordinanza sulla caccia è pertanto riveduto nei seguenti punti.
Art. 4 cpv. 1 lett. c OCP “Danni ingenti ad animali da reddito” quale motivo per la regolazione di specie protette
Modifica: oltre alle due fattispecie di danno vigenti per la regolazione di specie animali protette “danni ingenti al bosco e alle colture agricole” (art. 4 cpv. 1 lett. c OCP) è introdotto il nuovo motivo “danni ingenti ad animali da reddito”.
Motivazione: in Svizzera, l’avanzamento del ritorno di varie specie conflittuali ha raggiunto fasi d’insediamento distinte – se la lince occupa già una quota essenziale dell’habitat adatto e oggi forma una popolazione che si riproduce, per il lupo e, in particolare, per l’orso siamo ancora agli albori dell’insediamento con singoli animali senza alcun segno di riproduzione. Conformemente all’OCP vigente, i Cantoni possono già regolare effettivi elevati di selvaggina protetta se
quest’ultima nuoce al proprio habitat, minaccia la diversità delle specie, provoca danni ingenti al bosco e alle colture, mette in pericolo persone o diffonde epizoozie (art. 4 cpv. 1 OCP). Per tali misure di regolazione s’intende la regolazione degli effettivi della specie protetta a un livello
socialmente sostenibile. Per effettivi s’intendono gli animali di una specie che vivono in una regione (sottopopolazione) che costituiscono una comunità di riproduzione (popolazione) con altri animali della stessa specie che vivono in regioni limitrofe. Le eventuali misure vanno limitate nel tempo ed è necessaria l’approvazione preliminare dell’UFAM.
È ora previsto un nuovo motivo per la regolazione, e cioè i “danni ingenti ad animali da reddito”, come quelli che possono essere provocati in particolare dal lupo. Siccome tali danni non sono più attribuibili a un unico esemplare, ad esempio a un unico individuo specializzato negli animali da reddito, dati gli effettivi elevati della specie conflittuale, per la loro soluzione non entrano più in considerazione misure individuali (art. 12 cpv. 2 LCP), bensì misure di regolazione (art. 12 cpv. 4 LCP). Come finora, l’adozione di una misura del genere da parte dei Cantoni presuppone la prova di una effettiva presenza eccessiva della specie conflittuale protetta, di un danno ingente e di una relazione causale plausibile tra la specie conflittuale e il danno da selvaggina (art. 12 cpv. 4 LCP). Il capoverso 2 del presente articolo dell’OCP stabilisce i dati che i Cantoni devono fornire all’UFAM
19/32 334/2005-02295/01/J402-2095