Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Il presente completamento della lettera g consentirà pertanto ai Cantoni di regolare effettivi elevati di specie conflittuali protette se subiscono forti perdite nell’ambito dell’utilizzazione delle loro regalie della caccia e della pesca, previa approvazione dell’UFAM. In base al diritto vigente, tali interventi di regolazione dei grandi predatori sono possibili solo per la lince, essendo menzionata

nell’allegato III della Convenzione di Berna tra le specie “protette”, e non per il lupo, che figura invece tra le specie “assolutamente protette”. La Convenzione di Berna vieta quindi la regolazione del lupo a causa di una limitazione degli effettivi di prede che vivono allo stato selvatico attribuibile ad esso (art. 9 cpv. 1 della Convenzione di Berna). Il Parlamento ha tuttavia assegnato al Consiglio federale il mandato di chiedere una riserva presso la Convenzione di Berna e presentare una modifica dell’articolo 22 (mozione 10.3264 del 19 marzo 2010 “Revisione dell’articolo 22 della Convenzione di Berna”). Questa modifica renderebbe possibile una regolazione anche del lupo. Per stabilire fino a dove possono spingersi gli interventi di regolazione cantonali, limitati nel tempo, volti a contenere la popolazione di una specie conflittuale vale quanto figura al punto c. In

particolare, il diritto dei Cantoni di utilizzare la regalia della caccia è chiaramente limitato dalla disposizione costituzionale che sancisce il mantenimento della diversità delle specie (art. 78 e 79 Cost.). L’approvazione preliminare da parte dell’UFAM delle misure di regolazione previste dai Cantoni assicura che eventuali interventi di regolazione siano pianificati in base alla biologia della selvaggina e non mettano quindi in pericolo la sopravvivenza della specie protetta in Svizzera. Le domande di regolazione di grandi predatori vanno esaminate nell’ottica del sistema ecologico “selvaggina-grande predatore-bosco”. Non bisogna dimenticare che accanto al “conflitto grandi predatori-ungulati” può sussistere anche un “conflitto ungulati-bosco”, che è addirittura molto più frequente. Questo genere di conflitto si verifica quando eccessivi effettivi di ungulati ostacolano o addirittura impediscono la rigenerazione naturale del bosco. La legge sulla caccia e la legge

forestale obbligano pertanto i Cantoni a pianificare la caccia in modo da consentire la

rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali senza ricorrere a provvedimenti di protezione contro i danni da morsicatura (art. 77 Cost.; art. 27 cpv. 2 della legge forestale; RS 921.0; art. 3 cpv. 1 LCP). È dimostrato che attraverso il loro influsso sulle popolazioni di ungulati che vivono in libertà i grandi predatori possono esercitare un influsso favorevole sulla

rigenerazione del bosco. Nel valutare le domande cantonali di regolazione di popolazioni di grandi predatori occorre quindi tener conto della situazione generale bosco-selvaggina. La popolazione di ungulati non può essere ottimizzata unilateralmente a scapito della rigenerazione del bosco.

La questione della soglia quantitativa del danno, ossia a partire da quando vi è una forte perdita delle regalie, non è definita neanche in questo punto in modo esaustivo nell’ordinanza sulla caccia. Come in tutte le altre fattispecie di danno, anche questo valore deve essere definito nelle strategie per le principali specie conflittuali protette (art. 10 cpv. 6 OCP). Anche in questo caso, nella

domanda che inoltra all’UFAM il Cantone deve dimostrare un effettivo eccessivo della specie conflittuale (art. 12 cpv. 4 LCP), una forte perdita nell’ambito delle regalie nonché un legame causale plausibile tra la consistenza numerica della specie conflittuale e l’entità delle perdite delle regalie (art. 4 cpv. 1 lett. g OCP). Queste perdite non devono essere attribuibili ad altri fattori, come ad esempio una moria invernale o epizoozie. In via di principio, per la regolazione degli effettivi di grandi predatori è necessaria l’osservazione all’interno dei compartimenti introdotti nell’ambito delle strategie di tutela delle singole specie (art. 10 cpv. 6 OCP) e per gli uccelli piscivori è utile

l’osservazione nei sistemi idrografici. Per le specie per cui l’UFAM non ha elaborato strategie o altre linee guida (p. es. smergo maggiore), si applica la procedura descritta all’articolo 4 capoverso 2 OCP; anche in questo caso eventuali interventi di regolazione sono soggetti alle condizioni quadro restrittive menzionate sopra.

Con questa nuova disposizione sono attuate le seguenti tre mozioni trasmesse dal Parlamento al Consiglio federale: mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 “Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori”, mozione 09.3812 del 23 settembre 2009 “Regolazione delle popolazioni di lupi e

predatori” e mozione 09.3951 del 25 settembre 2009 “Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica”.

22/32 334/2005-02295/01/J402-2095