Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

del crollo dei prezzi delle pellicce nonché nell’assenza in molti posti di predazione da parte di grandi predatori. L’elevata diffusione della volpe crea però dei problemi, in particolare per via delle malattie che può trasmettere sia all’uomo che agli animali domestici (p. es. rabbia, cimurro, rogna e tenia della volpe); alcune di queste malattie colpiscono la volpe soprattutto in caso di popolazioni numerose e fanno soffrire crudelmente le volpi stesse (p. es. la rogna). L’elevato numero di volpi ha però anche ripercussioni ecologiche e la sua predazione di uccelli che nidificano al suolo (p. es. la pavoncella e la starna) o di animali giovani rimasti nel nido (p. es. la lepre comune) crea

problemi per la protezione delle specie. La regolazione venatoria delle popolazioni di volpi è quindi giustificata per motivi di prevenzione delle epizoozie, per salvaguardare la salute degli animali e ai fini della protezione delle specie. La volpe sa tuttavia sottrarsi abilmente alla pressione venatoria dell’uomo e le forme di caccia idonee variano da una regione all’altra e da un Cantone all’altro.

Nessuna forma di caccia alla volpe può garantire la stessa efficacia sempre e ovunque. La

legislazione federale sulla caccia deve quindi lasciare ai Cantoni il necessario margine di manovra. La cornice del diritto federale sulla caccia vigente si è rivelata adeguata per la volpe. Se i Cantoni dovessero mirare a una maggiore regolazione della volpe per i motivi enumerati sopra, le

esperienze fatte in Germania mostrano che la caccia intensiva alla volpe nelle tane (abbattimento e cattura) è la soluzione più efficace, se non addirittura l’unica, per la regolazione regionale dei suoi effettivi. Ai Cantoni deve quindi essere lasciata la possibilità di consentire la caccia da tana sul loro territorio.

Art. 2 cpv. 1 lett. d OCP “Divieto di animali vivi da richiamo”

Modifica: il divieto di impiegare animali vivi da richiamo per l’esercizio della caccia è trasferito senza modifiche dall’articolo 2 capoverso 1 lettera e OCP a questa lettera.

Art. 2 cpv. 1 lett. e OCP “Divieto di impiegare radiocomunicazione”

Modifica: il divieto vigente di impiegare ricetrasmittenti per l’esercizio della caccia (art. 2 cpv. 1 lett. b OCP) è trasferito a questa lettera e completato con un divieto identico per i telefoni cellulari nonché con una deroga concernente l’uso di tali apparecchi per recuperare la selvaggina ferita.

Motivazione: l’uso di ricetrasmittenti per scopi venatori è già vietato (art. 2 cpv. 1 lett. b OCP). A suo tempo, questo divieto era motivato dal fatto che il loro impiego dà al cacciatore un vantaggio eccessivo rispetto alla selvaggina, il quale potrebbe tradursi in una rapida minaccia di estinzione di singole specie selvatiche in caso di impiego diffuso. Al momento dell’introduzione di questo divieto esistevano solo le ricetrasmittenti e non i telefoni cellulari. Il funzionamento dei cellulari non si distingue sostanzialmente da quello delle ricetrasmittenti. Oggi i cellulari possono essere impiegati quasi sull’intero territorio e probabilmente tutti i titolari di un’autorizzazione di caccia ne possiedono uno. Per questo motivo, alcuni Cantoni ne limitano o ne vietano già oggi l’uso per l’esercizio della caccia (p. es. GR, FR, TI). Per motivi di chiarezza è opportuno vietare su scala nazionale per scopi venatori tutti i mezzi di comunicazione elettromagnetici, e cioè sia le ricetrasmittenti che i cellulari. È quindi vietato usare questi apparecchi per scovare, braccare, aspettare, inseguire, catturare e colpire la selvaggina in modo coordinato (cfr. commento all’art. 2 cpv. 1). Non rientra tuttavia in questo divieto il fatto di portare con sé e utilizzare questi apparecchi di comunicazione durante la caccia. È anche una questione di sicurezza. Le intese che servono alla sicurezza dell’esercizio della caccia, ad esempio per chiamare i servizi di soccorso in caso di incidente, sono permesse. Quale deroga è espressamente consentito l’uso della radiocomunicazione durante il recupero della selvaggina. Per recupero s’intende la ricerca organizzata di un animale selvatico ferito in fuga facendo appello a un segugista con il suo segugio, in genere con la partecipazione di titolari di un’autorizzazione di caccia. Queste operazioni di recupero sono necessarie ad esempio in caso di incidenti della circolazione o ferita da un colpo sparato durante la caccia. Siccome l’obiettivo è quello di abbattere il più rapidamente possibile l’animale sofferente, si tratta di un’azione venatoria. Assicurando la necessaria comunicazione tra il segugista e i titolari di un’autorizzazione di caccia appostati sul terreno, le ricetrasmittenti e i telefoni cellulari aumentano le probabilità di successo dell’operazione di recupero. Siccome nell’ambito del recupero non si cacciano animali sani, l’uso di ricetrasmittenti o cellulari è consentito.

6/32 334/2005-02295/01/J402-2095