Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

sensi di tale disposizione, alcuni Cantoni si sono fatti carico delle loro responsabilità e hanno posto lo svasso maggiore sotto protezione cantonale (p. es. BE, GR, SH, LU, SO, BL).

La pernice bianca è una specie caratteristica delle zone alpine e anche per questa specie di uccello la Svizzera ha una grande responsabilità. A causa del riscaldamento climatico, in futuro l’area della pernice bianca probabilmente diminuirà, poiché gli habitat adatti si sposteranno più in alto. E questo è anche il motivo principale per cui nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti la

pernice bianca è inserita tra le specie potenzialmente minacciate (2010). La situazione è tuttavia molto eterogenea. In alcune regioni la perdita di superficie sarà netta (p. es. i margini alpini) e in altre sarà minore (p. es. le zone endalpiche). Nei restanti habitat principali, la caccia tradizionale e ben pianificata, come praticata finora, non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla popolazione di pernice bianca, mentre nelle regioni marginali un’ulteriore caccia non sarà consentita. Anche per la pernice bianca, quindi, la legge sulla caccia deve rispondere all’eterogeneità cantonale in quanto legge quadro. Fintanto che non sussiste una minaccia su scala nazionale, va mantenuto in linea di massima il diritto di cacciare la pernice bianca a livello nazionale. I Cantoni devono invece far fronte a eventuali minacce regionali mediante strategie di protezione regionali (art. 5 cpv. 4 LCP). I Cantoni si assumono tale responsabilità già oggi. Tutti i Cantoni situati ai margini dell’area di diffusione della pernice bianca hanno infatti posto questa specie sotto protezione cantonale (p. es. VD, BE, LU, SG). La pernice bianca è ancora cacciata solo nei Cantoni con una quota di paesaggi alpini elevata (GR, VS, TI e UR). Conformemente al principio di prudenza è tuttavia importante sorvegliare la situazione della pernice bianca quale specie caratteristica delle nostre zone di alta montagna (effettivi e area di diffusione) in modo da poter reagire rapidamente a condizioni mutate. La Confederazione e i Cantoni devono dedicarsi maggiormente a questo compito e prestare attenzione in particolare alle ripercussioni dei cambiamenti climatici.

Con una motivazione analoga è respinta la proposta di proteggere la beccaccia a livello nazionale. Anch’essa è chiesta da tempo dalle organizzazioni di protezione. La popolazione nidificante

indigena della beccaccia è inserita tra le specie vulnerabili nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (2010). Già 50 anni fa, la situazione minacciata della popolazione indigena di beccaccia aveva indotto la Confederazione a proteggere la popolazione nidificante indigena vietandone la caccia durante la stagione degli amori, in primavera, in tutta la Svizzera (legge federale del 23 marzo 1962 sulla caccia e la protezione degli uccelli). Da allora, la legge sulla caccia permette di cacciare la beccaccia solo durante tre mesi in autunno, dal 15 settembre al 15 dicembre (art. 5 cpv. 1 lett. p LCP). Questo periodo di caccia molto limitato assicura che siano cacciati quasi esclusivamente uccelli migratori, che in questo periodo lasciano le loro zone nidificanti in Europa nordorientale per svernare in Europa sudoccidentale. È quindi dimostrabile che la maggior parte delle beccacce abbattute da noi proviene da queste popolazioni nidificanti dell’Europa dell’Est o del Nord, stabili e numerose, con milioni di esemplari, nel complesso non minacciate. Entro l’inizio del periodo di caccia in Svizzera, la stragrande maggioranza degli uccelli nidificanti indigeni ha invece lasciato il nostro Paese. Con questo periodo di caccia molto limitato, l’abbattimento in Svizzera di uccelli nidificanti svizzeri può così essere ampiamente evitato, anche se non del tutto escluso; alcune beccacce si trattengono infatti più di altre nella zona di nidificazione o possono anche svernare da noi (“beccacce svernanti”). Anche per la popolazione nidificante europea la nostra attività venatoria non rappresenta un pericolo: con una media di 2000 beccacce abbattute all’anno le catture

svizzere sono minime rispetto ai 3-4 milioni di beccacce abbattute in Europa. La caccia alla

beccaccia in Svizzera non mette quindi in pericolo né la popolazione nidificante svizzera né

popolazioni d’origine provenienti dall’Europa nordorientale. Fintanto che dalla nostra attività

venatoria non risulta nessuna minaccia, la caccia di tale specie non va vietata su scala nazionale. Spetta invece ai Cantoni rispondere a un’eventuale minaccia locale per la beccaccia con una protezione a livello cantonale (art. 5 cpv. 4 LCP). Molti Cantoni, in particolare nella Svizzera

tedesca, hanno già posto sotto protezione la beccaccia in base a questo principio (p. es. AG, BL, GR, LU, SH, SO, TG). Nella Svizzera romanda e in Ticino la caccia alla beccaccia vanta invece una consolidata tradizione (p. es. TI, NE, VD, FR). Il Consiglio federale ritiene che il mantenimento della caccia alla beccaccia corrisponda al mandato di garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina (conformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. d LCP).

Per quanto riguarda la situazione della popolazione nidificante indigena della beccaccia sussistono tuttavia notevoli lacune conoscitive: non è chiaro ad esempio cosa abbiano prodotto le decisioni

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