Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
Coordinamento intercantonale: nelle strategie è ora inserito anche il coordinamento intercantonale delle misure (lett. f). Anch’esso è apparentemente in contraddizione con la sovranità cantonale in materia di esecuzione nel decidere singole misure contro il lupo, la lince e l’orso. Solo con tale coordinamento intercantonale delle misure la Confederazione può tuttavia adempiere al proprio mandato costituzionale di conservazione della diversità delle specie in Svizzera (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.). Gli effettivi dei grandi predatori lupo, lince e orso presentano infatti uno “spazio di azione” che va spesso ben oltre i confini territoriali di un Cantone. La sopravvivenza di queste specie animali protette in Svizzera può quindi essere garantita unicamente se i loro effettivi sono valutati al di là dei confini cantonali, in parte addirittura al di là dei confini nazionali. Una considerazione puramente cantonale di eventuali interventi volti a contenere gli effettivi delle specie protette potrebbe facilmente portare all’estinzione di tali specie su scala regionale. Questa informazione reciproca strutturata tra i Cantoni e la Confederazione garantisce quindi la gestione integrata di tale specie. Un approccio coerente su vasta scala adempie inoltre al mandato della mozione 10.3605 “Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni”, peraltro già approvata. Tale approccio dà ai Cantoni peraltro la garanzia giuridica per poter disporre le misure adeguate. Il Cantone conserva tuttavia la piena sovranità sulle misure decise (art. 12 cpv. 2 LCP).
Art. 20 OCP “Modifica del diritto previgente”
Modifica: la nuova regolamentazione sulle zone di tranquillità per la selvaggina prevista all’articolo bis
4 presuppone l’iscrizione delle zone e delle aree protette nonché dei corrispondenti percorsi percorribili a piedi in inverno nelle carte tematiche di Swisstopo (carte scialpinistiche ed
escursionistiche). A tal fine è necessario adeguare l’ordinanza sulle bandite federali (OBAF) e l’ordinanza sulla geoinformazione (OGI).
Motivazione: per sensibilizzare e informare la popolazione sugli obiettivi del riposo della selvaggina è indispensabile che l’informazione sulle zone protette e sulle zone di tranquillità sia facilmente accessibile a chiunque. L’iscrizione delle bandite di caccia e delle zone di tranquillità nonché dei corrispondenti percorsi percorribili a piedi nelle carte tematiche di Swisstopo (carte scialpinistiche ed escursionistiche) rappresenta uno strumento particolarmente efficace. In quest’ottica vanno adeguate le due ordinanze seguenti.
(1) Adeguamento dell’ordinanza sulle bandite federali (art. 7 cpv. 4 OBAF; RS 922.31): per
proteggere la selvaggina dai disturbi, nelle bandite di caccia le attività sportive e del tempo libero sono limitate già oggi (art. 5 OBAF). In particolare è vietata l’attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati (art. 5 cpv. 1 lett. e OBAF). Affinché possa essere presa in considerazione dagli escursionisti nel pianificare il percorso, la posizione di queste bandite di caccia e dei percorsi percorribili a piedi deve essere indicata nelle carte
scialpinistiche di Swisstopo. Con il nuovo capoverso (art. 7 cpv. 4 OBAF), Swisstopo è
obbligato a indicare le bandite di caccia e i percorsi percorribili a piedi o con un veicolo nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche). I geodati alla base di questa
pubblicazione di Swisstopo devono essere disciplinati nell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) (identificatori 179, 170). Conformemente a questa ordinanza, l’UFAM resta responsabile dei perimetri delle zone e dei corrispondenti percorsi percorribili a piedi. Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo).
(2) Adeguamento dell’ordinanza sulla geoinformazione (allegato I; OGI; RS 510.620):
Nuovo identificatore n. 179: “Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)”
Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza sulla caccia, quale nuovo strumento di controllo delle persone che trascorrono il tempo libero nella natura sono introdotte cosiddette zone di tranquillità per la selvaggina. Affinché gli sportivi possano tenerne conto nella loro pianificazione, queste zone di tranquillità per la selvaggina e i corrispondenti percorsi
5 RS 510.620
30/32 334/2005-02295/01/J402-2095