Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
Art. 2 cpv. 2 lett. b OCP “Uccisione della selvaggina con il coltello”
Modifica: l’impiego di coltelli per uccidere selvaggina non più in grado di fuggire è ora limitato alle situazioni in cui gli animali sono feriti o il colpo di grazia sarebbe troppo pericoloso e alla stoccata nella zona cardiopolmonare (“Kammerstich”) dell’ animale.
Motivazione: poiché finora l’impiego di coltelli per l’esercizio della caccia non era disciplinato nel diritto federale della caccia, in tutta la Svizzera era consentito uccidere la selvaggina con il coltello. Singoli Cantoni hanno tuttavia disciplinato l’impiego di coltelli nella legislazione cantonale sulla caccia: alcuni Cantoni limitano l’impiego di coltelli, il Cantone di Zurigo vieta la stoccata nel midollo spinale all’altezza foro occipitale (“Abnicken”), il Cantone di Soletta limita l’impiego di coltelli alla stoccata nella zona cardiopolmonare (“Kammerstich”), mentre il Cantone di San Gallo vieta
completamente l’impiego di coltelli.
L’impiego di coltelli per l’esercizio della caccia è ora vietato su scala nazionale (art. 2 cpv. 1 lett. i OCP). Resta tuttavia eccettuata l’uccisione con il coltello di selvaggina non più in grado di fuggire, limitatamente tuttavia ai casi in cui sarebbe troppo pericoloso dare il colpo di grazia. Tale
pericolosità può essere determinata da proiettili e schegge di proiettili che rimbalzano nonché dal colpo finale e deve riguardare persone o beni materiali importanti. Per beni materiali importanti s’intendono automobili o case nelle vicinanze tanto quanto animali da reddito o animali domestici. Non è ad esempio possibile dare il colpo di grazia se si mettono in pericolo cani da caccia nei pressi della selvaggina o se un cavallo da sella potrebbe spaventarsi per il colpo e provocare un infortunio. Se però non vi è alcun pericolo, la selvaggina non più in grado di fuggire deve essere uccisa con il colpo di grazia. In particolare la carne dell’animale che perderebbe di valore in caso di colpo di grazia non rappresenta un bene materiale importante che giustifica la cattura con il
coltello.
L’uccisione di selvaggina con la stoccata nella zona cardiopolmonare (“Kammerstich”) è limitata per motivi tecnici. Questa coltellata provoca rapidamente la morte a causa del collasso dei lobi polmonari e del rapido dissanguamento interno, il che assicura che la sofferenza dell’animale non sia prolungata da una manipolazione inadeguata del coltello. I titolari di un’autorizzazione di caccia acquisiscono le conoscenze anatomiche nel corso della formazione di cacciatore e in proposito i cacciatori sono considerati persone esperte (art. 15 cpv. 3 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). Altre pratiche, come ad esempio la stoccata nel midollo spinale
all’altezza foro occipitale (“Abnicken”) sono invece vietate, poiché presuppongono particolari conoscenze anatomiche della selvaggina e una certa abilità, di cui dispongono poche persone (p. es. i macellai). Spetta ai Cantoni disciplinare in dettaglio la cattura di selvaggina con coltelli.
Art. 3 OCP “Autorizzazioni derogatorie”
Art. 3 cpv. 1 lett. d OCP “Impiego di mezzi ausiliari vietati per il recupero della selvaggina”
Modifica: la lettera d è riformulata – invece di “ritrovare animali feriti” figura ora “recuperare animali feriti”.
Motivazione: Il termine “recuperare” è una nozione definita chiaramente nell’ambito della caccia, a differenza della locuzione “ritrovare animali feriti”, usata precedentemente a questa lettera. Per recupero s’intende la ricerca a regola d’arte di un animale ferito in fuga, con un segugio
accompagnato dal suo segugista, che segue le orme dell’animale (per una definizione più precisa di recupero cfr. i commenti all’art. 2 cpv. 1 lett. e OCP). Recuperare è il termine che figura
attualmente nella legislazione sulla caccia della maggior parte dei Cantoni. Siccome questo
termine è stato inserito nell’ordinanza sulla caccia già in relazione alla deroga concernente i telefoni cellulari, il presente articolo è adeguato dal punto di vista linguistico.
13/32 334/2005-02295/01/J402-2095