Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

disturbi, in genere senza che l’uomo che li causa se ne renda conto. Sono particolarmente delicati i disturbi causati agli animali montani in inverno e in primavera. Si tratta di un periodo

inevitabilmente duro per questi animali. Se oltretutto sono spinti a fuggire a causa di disturbi,

spesso il consumo eccessivo di energia non può più essere compensato (p. es. fagiano di monte, camoscio). Tali fughe provocano sempre una sofferenza inutile per gli animali e bastano poche fughe per fare la differenza tra la vita e la morte. Oltre alla selvaggina stessa, però, spesso a risentirne fortemente è anche il suo habitat. Una conseguenza particolarmente critica possono essere i danni da selvaggina al bosco di protezione. Questi danni si verificano quando la

selvaggina è spinta nel bosco e in mancanza di pastura alternativa morsica i giovani alberi. In questo modo, la rigenerazione naturale del bosco è frenata, compromettendone la stabilità e la funzione protettiva a lungo termine. Le zone di tranquillità per la selvaggina, in particolare quelle invernali, servono quindi a proteggere non solo la fauna, ma anche gli habitat. Date le condizioni territoriali naturali della Svizzera, il bisogno di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina è particolarmente acuto nelle regioni di montagna e in inverno. I disturbi possono però costituire un problema e rendere necessaria la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina anche nell’Altopiano e nel Giura come pure in estate (p. es. conflitti tra l’esercizio dell’arrampicata e le rocce su cui nidifica il falco pellegrino, problemi nei paesaggi golenali in caso di disturbo del piro piro piccolo, che nidifica sulla ghiaia, ecc.).

È chiaro che le zone di tranquillità per la selvaggina servono principalmente alla gestione delle attività del tempo libero. Devono tuttavia restare assicurate le altre utilizzazioni e la manutenzione del paesaggio. Per questo motivo, è opportuno chiarire la loro relazione con le altre utilizzazioni del paesaggio, in particolare la caccia, l’agricoltura e la selvicoltura nonché l’aviazione.

Zone di tranquillità per la selvaggina e caccia: le nuove zone di tranquillità per la selvaggina

richieste non sono nuove bandite di caccia. Anzi, al loro interno è indispensabile la regolazione venatoria degli effettivi di selvaggina. Siccome però la caccia stessa può rappresentare un grande disturbo occorre armonizzare accuratamente le disposizioni sull’esercizio della caccia e quelle sulla tranquillità della selvaggina. In particolare la caccia deve essere praticata unicamente in orari in cui non vige alcun obbligo di tranquillità. Durante gli orari di riposo della selvaggina, invece, bisogna impedire l’accesso a queste zone anche ai cacciatori, vietando ad esempio la raccolta di palchi di cervi nelle zone di tranquillità per la selvaggina invernali.

Zone di tranquillità per la selvaggina e selvicoltura: il discorso è analogo per la selvicoltura. La gestione dei boschi resta assicurata anche e soprattutto durante l’inverno dato che, per

l’abbattimento di legname, la selvicoltura tradizionale ha bisogno della stagione invernale. Per esperienza, in genere la selvicoltura tradizionale durante il periodo invernale non rappresenta un grande disturbo per la selvaggina. Siccome le zone di tranquillità per la selvaggina servono anche al bosco (prevenzione dei danni da morsicatura) è nell’interesse della pianificazione forestale orientarsi alle disposizioni sul riposo della selvaggina. Ciò avviene mediante l’integrazione di zone di tranquillità per la selvaggina nella pianificazione forestale (p. es. nell’ambito dei piani di sviluppo del bosco).

Zone di tranquillità per la selvaggina e agricoltura: come per la selvicoltura, all’interno delle zone di tranquillità per la selvaggina è garantita anche la regolare utilizzazione agricola. Nel delimitare le zone di tranquillità per la selvaggina, il Cantone e i Comuni provvedono tuttavia a conciliare in modo ottimale l’utilizzazione agricola del suolo e le prescrizioni concernenti il riposo della

selvaggina.

Zone di tranquillità per la selvaggina e aviazione: le zone di tranquillità per la selvaggina cantonali non comportano l’obbligo automatico per la Confederazione di disciplinare le attività dell’aviazione sopra tali zone. Il diritto di sorvolo è quindi fatto salvo, nell’ambito delle leggi applicabili. Eventuali restrizioni e divieti giuridici dell’aviazione dovrebbero quindi essere esaminati e introdotti nel caso specifico. La competenza di stabilire disposizioni in materia di aviazione spetta esclusivamente alla Confederazione. All’interno delle zone di tranquillità per la selvaggina possono invece essere introdotti, d’intesa con il proprietario del fondo, divieti di decollo e atterraggio per i parapendii.

Nell’ambito della regolamentazione delle zone di tranquillità per la selvaggina, la Confederazione si basa sull’esperienza positiva di singoli Cantoni, che hanno già delimitato zone di tranquillità per la

24/32 334/2005-02295/01/J402-2095