Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
uccelli nidificanti (2010). La Svizzera si trova ai margini della diffusione del corvo, identificato quale specie nidificante per la prima volta nel 1963. Dal 1990 la popolazione nidificante è in forte crescita e attualmente è di quasi 4500 coppie. Siccome nidifica in colonie, il corvo provoca regolarmente conflitti, in particolare all’interno degli abitati. I motivi principali di conflitto con la popolazione sono costituiti dal forte rumore e dagli escrementi degli animali. I corvi sono però presenti nel nostro Paese anche come ospiti invernali e possono costituire gruppi misti con le cornacchie nere, che si avventano sui campi in cerca di cibo. Le due specie sono distinguibili per i conoscitori, ma non per l’occhio non esperto. Con il periodo di protezione concesso ora alla cornacchia nera assume maggiore rilievo la difesa contro i danni dei corvidi nell’ambito dell’autodifesa nell’agricoltura (art. 12 cpv. 3 LCP). Non si può tuttavia esigere dagli agricoltori la capacità di distinguere le due specie e tale distinzione non è opportuna nemmeno in caso di impiego, da parte degli agricoltori, di grandi trappole per corvi, dal momento che bisogna evitare che i corvi lasciati liberi comunichino con altri corvi e rendano tali trappole inefficaci. La distinzione tra la cornacchia nera e il corvo non è
opportuna nemmeno qualora si utilizzi la caccia con il falcone per allontanare i corvi dalle superfici minacciate. Occorre quindi abrogare la protezione del corvo. L’abrogazione della protezione del corvo offre inoltre ai Cantoni il margine di libertà necessario per poter reagire adottando misure venatorie ai crescenti problemi causati dai corvi e dalle loro colonie (p. es. dissuasione mediante la caccia con il falcone).
L’introduzione di un periodo di caccia per il corvo, specie protetta, corrisponde alla risposta del Consiglio federale a un intervento parlamentare non ancora trattato in Consiglio nazionale
(mozione 09.3650 del 12 giugno 2009 “Regolazione degli effettivi di corvi e cornacchie nere”).
Art. 4 OCP “Regolazione delle popolazioni di specie protette”
Modifica: già oggi in casi eccezionali e previa approvazione dell’UFAM le specie protette possono essere regolate (art. 4 cpv. 1 OCP). Si prevede ora di estendere il ventaglio di casi in base ai quali i Cantoni possono regolare specie animali protette. Contemporaneamente sono modificate le
condizioni che i Cantoni devono soddisfare nel presentare la loro richiesta all’UFAM.
Motivazione: negli ultimi decenni hanno fatto ritorno in Svizzera molte specie animali in passato sterminate, che tuttavia provocano conflitti in seno alla società (p. es. lupo dal 1995, orso dal 2005, lince dal 1971, castoro dal 1956). Queste specie sono protette dalla legge sulla caccia per via della loro rarità (art. 2 e 5 LCP). I motivi del loro ritorno sono molteplici: se l’attuale popolazione di castori e linci in Svizzera è da ricondurre a messe in libertà, i lupi migrano in modo naturale dall’Italia e dalla Francia e l’orso entra in Svizzera, per ora sporadicamente, proveniente dalla piccola
popolazione originaria nelle Alpi italiane. Il ritorno di questi animali selvatici suscita reazioni
controverse in seno alla società, a seconda di quanto intenso e diretto è l’impatto di una specie. Sono particolarmente evidenti i conflitti tra i grandi predatori (orso, lupo e lince) e l’agricoltura di montagna o la caccia, i conflitti tra il castoro e l’agricoltura nell’Altopiano o i conflitti tra lo smergo maggiore o l’airone cenerino, uccelli piscivori, e la pesca. Quando si parla di conflitti, in genere s’intende qualsiasi forma di “danno” subito dai diretti interessati. Ma che cos’è esattamente un danno da selvaggina? È importante rispondere a questa domanda, poiché la legge sulla caccia autorizza i Cantoni ad adottare in qualsiasi momento misure contro singoli animali protetti per prevenire danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Se una popolazione di animali protetti provoca danni ingenti, i Cantoni sono addirittura autorizzati a regolarne gli effettivi, con l’approvazione della Confederazione (art. 12. cpv. 4 LCP). Siccome la legge sulla caccia non dà alcuna definizione esplicita al termine di danno pur utilizzandolo a più riprese, esso va interpretato. Dal contesto storico della legge sulla caccia emerge che per danni da selvaggina ai sensi di tale legge da sempre s’intendono i danni causati dalla selvaggina, cacciabile o protetta, all’uomo, agli animali da reddito o a beni materiali. Questa interpretazione ampia del concetto di danno da selvaggina nella LCP è confermata anche da una perizia giuridica indipendente commissionata dall’UFAM
(“Rechtliche Möglichkeiten der Umsetzung von aktuellen Revisionsanliegen im Bereich
Jagd/Wildtiere”; perizia del dott. jur. M. Bütler, 15 maggio 2008). Agli occhi del Consiglio federale, anche perdite fiscali nell’ambito dell’impiego delle regalie della caccia e della pesca da parte dei Cantoni attribuibili ad animali selvatici protetti costituiscono danni da selvaggina. Questi diritti sovrani dei Cantoni di utilizzare gli effettivi di selvaggina e di pesci rappresentano vecchie fonti di entrate fiscali, che spettavano ai Cantoni già prima della costituzione dello Stato federale e che
18/32 334/2005-02295/01/J402-2095