Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
Art. 8 OCP “Messa in libertà di animali indigeni”
Modifica: l’articolo 8 OCP vigente è suddiviso in due nuovi articoli. Il presente articolo 8 contiene le disposizioni vigenti relative alla “messa in libertà di animali indigeni”. Le disposizioni concernenti la
bis
“gestione di animali non indigeni” sono invece scorporate nel nuovo articolo 8 .
Motivazione: finora l’articolo 8 OCP comprendeva due ambiti della gestione della selvaggina distinti: da un lato la “messa in libertà di animali indigeni” e dall’altro la “gestione di animali non indigeni”. Per agevolare la comprensione, il suo contenuto è ora suddiviso in due articoli separati: il nuovo articolo 8 contiene tutte le disposizioni dell’articolo 8 capoversi 3-5 OCP vigente concernenti
bis la messa in libertà in Svizzera di selvaggina indigena senza alcuna modifica; il nuovo articolo 8 disciplina invece la gestione della selvaggina non indigena (art. 8 cpv. 1 e 2 OCP vigente).
Per selvaggina s’intendono le specie animali che rientrano nel campo di applicazione della legge sulla caccia, e cioè ungulati, predatori, leporidi, marmotte, castori, scoiattoli e uccelli (art. 2 LCP). Sono considerate indigene tutte le specie animali selvatiche che vivono in Svizzera allo stato naturale (e cioè senza l’intervento dell’uomo) dalla fine dell’ultima era glaciale 11 000 anni, sono immigrate naturalmente o sono state sterminate dall’uomo. Vi rientrano anche gli uccelli migratori che utilizzano la Svizzera quale tappa intermedia. Le specie animali che sono invece arrivate in Europa centrale per opera dell’uomo non sono incluse nella diversità delle specie indigene. Sono eccettuate le specie che si sono insediate liberamente da noi prima di Colombo (e cioè prima del 1500 circa secondo il nostro calendario). Il coniglio selvatico, portato nella nostra regione dai romani, è quindi considerato indigeno; il procione, messo in libertà nel XX secolo, non è invece considerato indigeno. Molte delle numerose specie animali selvatiche della Svizzera sterminate in epoca storica dall’uomo sono ritornate, ad esempio il cervo, lo stambecco, il capriolo, il cinghiale, l’orso, il lupo, la lince e il gipeto. In Svizzera mancano ancora singole specie animali selvatiche indigene, ad esempio il bisonte, l’alce o la lontra.
bis
Art. 8 OCP “Gestione di animali non indigeni”
Modifica: questo nuovo articolo disciplina la gestione delle specie animali non indigene. Contiene tutte le disposizioni corrispondenti scorporate dall’articolo 8 OCP vigente. Sono ora previste
autorizzazioni e divieti di detenzione per specie animali particolarmente problematiche.
bis
Motivazione: i motivi della suddivisione dell’articolo 8 vigente in due articoli 8 e 8 separati sono illustrati all’articolo 8 precedente, dove sono anche definite le specie animali indigene e di
conseguenza anche quelle “non indigene”.
bis
Al nuovo articolo 8 è disciplinata la gestione della selvaggina non indigena. L’obiettivo principale del presente articolo è di evitare efficacemente la messa in libertà in Svizzera di specie animali non indigene (art. 29a e 29f della legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01).
Benché la messa in libertà di specie animali non indigene sia già vietata dal diritto sulla caccia (art. 8 cpv. 1 OCP), vi sono sempre stati animali di questa categoria messi in libertà – intenzionalmente o inavvertitamente (p. es. daino, cigno nero). Un importante esempio di messa in libertà
indesiderata è la casarca, che si è diffusa da noi a partire dagli anni 1960 in seguito a una fuga da un allevamento e oggi è presente anche nella zona di confine tedesca. Secondo l’ordinanza sulla caccia, i Cantoni hanno l’obbligo di allontanare le specie animali non indigene passate allo stato selvatico non appena minacciano la diversità delle specie indigene (art. 8 cpv. 2 OCP). Per le specie che si diffondono rapidamente, può trattarsi di un’impresa difficile. Proprio l’esempio della casarca mostra che l’esecuzione di questa disposizione richiede moltissime risorse (tempo di lavoro, soldi) (Cantone AG). L’ideale sarebbe quindi prevenire la messa in libertà di tali specie. Una prevenzione efficace è la soluzione migliore e nettamente più economica al problema. In proposito,
bis
il nuovo articolo 8 contiene le seguenti disposizioni.
Come finora vige il divieto generale di messa in libertà. Gli animali che non appartengono alla
bis
diversità delle specie indigene non possono quindi essere messi in libertà (art. 8 cpv. 1 OCP). Ciò si applica a tutte le specie animali non indigene in base ai gruppi di specie enumerati nella legge sulla caccia (art. 2 LCP) e non solo alle specie menzionate nell’allegato dell’OCP.
26/32 334/2005-02295/01/J402-2095