Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Art. 2 cpv. 1 lett. c OCP “Divieto di mezzi ausiliari e metodi per la caccia da tana”

Modifica: i divieti di mezzi ausiliari per la caccia da tana suddivisi finora in due lettere (art. 2 cpv. 2 lett. a e d OCP) sono raggruppati alla lettera c. Queste disposizioni sono completate con il divieto di spari per stanare la preda nella caccia da tana, il divieto di scavare per stanare tassi e il divieto di impiegare simultaneamente più di un cane. Ne deriva così una vera e propria lettera dedicata alla caccia da tana.

Motivazione: per rendere più leggibile l’ordinanza, tutti i mezzi ausiliari vietati esclusivamente nella caccia da tana sono raggruppati in questa lettera e completati.

Per caccia da tana s’intende la caccia alla volpe e al tasso in cavità del terreno. Tra queste cavità figurano sia tane naturali scavate dagli animali stessi (tane naturali di volpi o tassi) sia tubi posati dall’uomo e utilizzati da questi animali quale rifugio (p. es. tubi di drenaggio di strade di accesso o opere civili). Durante la caccia da tana invernale, la volpe è messa in stato di agitazione da un cane da tana, che s’insinua nel sistema di caverne della tana della volpe abbaiando fino a che la volpe lascia la tana in modo che il cacciatore possa abbatterla. In passato, la caccia da tana era usata anche per cacciare i tassi; siccome i tassi non lasciano quasi mai il loro rifugio in presenza di un cane da tana, il cane si sdraiava davanti al tasso abbaiando, mostrando così al cacciatore al sua posizione nella tana. Successivamente il cacciatore stanava il tasso dopo ore di lavoro con pala e piccone, orientandosi all’abbaiare del cane. Oggi, da noi il tasso non è praticamente più cacciato così e diversi Cantoni (p. es. AR, BE, NW, FR) hanno vietato questo modo di stanare la selvaggina. Per questo motivo, gli scavi per stanare il tasso sono ora vietati in tutta la Svizzera.

Con tale disposizione, in pratica la caccia da tana in Svizzera è limitata alla caccia alla volpe. Il fatto di addestrare e impiegare cani da tana unicamente per stanare la volpe permette di ridurre sensibilmente anche il loro rischio di ferimento (i cani da tana possono subire gravi ferite in

particolare dal tasso). Il rischio di ferimento dei cani da tana è ridotto ulteriormente dal divieto di impiegare più di un cane da tana simultaneamente in una tana (p. es. BE). Ciò impedisce che,

facendosi coraggio reciprocamente, i cani blocchino la volpe senza lasciarle via di scampo. In presenza di un unico cane, la volpe può ritirarsi e fuggire. Sono inoltre vietati altri mezzi ausiliari per la caccia da tana problematici dal punto di vista della protezione degli animali, in particolare gli spari per stanare la preda nonché i pezzi pirotecnici (art. 2 cpv. 2 lett. g OCP), tra cui rientrano ad esempio i petardi. In futuro ai cacciatori sarà quindi vietato sparare o gettare petardi nei tubi delle volpi per cercare di stanarle in assenza di un cane da tana adatto. Questa prassi, che difficilmente si rivela efficace, deve essere considerata una particolare tortura nei confronti della volpe e del tasso, predatori dotati di un udito particolarmente fino. Occorre rilevare che l’uso di tali mezzi ausiliari riprovevoli non corrisponde assolutamente alla prassi venatoria corrente, ma è praticato solo da un esiguo numero di cacciatori irresponsabili.

In proposito non si può non riflettere sul divieto della caccia da tana rivendicato da tempo dalla protezione degli animali. Conformemente alla legge sulla caccia la volpe è cacciabile (art. 5 cpv. 1 lett. h LCP) e i Cantoni hanno il diritto di utilizzare le popolazioni di volpi per scopi venatori.

Secondo la concezione della legge sulla caccia e la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni già sancita dalla Costituzione (art. 79 Cost.), vietare questa forma di caccia

rappresenterebbe un’ingerenza nella sovranità dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 LCP). Come già indicato, il Consiglio federale ha unicamente il diritto di vietare mezzi ausiliari particolarmente problematici per l’esercizio della caccia da tana allo scopo di proteggere singoli animali (protezione degli animali). Nell’ambito della presente revisione, il Consiglio federale si avvale di questo diritto ampliando l’elenco dei mezzi ausiliari vietati nella caccia da tana (cfr. sopra). Così facendo, il Consiglio federale è convinto di fare un passo avanti verso una caccia da tana accettabile dal punto di vista della protezione degli animali. Respinge tuttavia ulteriori limitazioni, come ha fatto anche il

Consiglio degli Stati, che ha bocciato la mozione 02.3737 del 13 dicembre 2002 “Vietare la caccia da tana e migliorare la ricerca della selvaggina”. Per il Consiglio federale, un divieto della caccia da tana non avrebbe senso nemmeno dal punto di vista biologico poiché limiterebbe inutilmente la possibilità dei Cantoni nell’ambito della regolazione venatoria delle popolazioni di volpi. La volpe è probabilmente la nostra specie selvatica più diffusa e in Svizzera il numero di volpi non è mai stato così alto come oggi. Il motivo di tale consistenza elevata sta nella grandissima disponibilità di cibo nel paesaggio antropizzato, nella pressione venatoria al momento relativamente scarsa a causa

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