Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

selvaggina per la gestione, limitata nel tempo e nello spazio, di attività sportive e turistiche del tempo libero (p. es. GR, NW, OW, UR, VS). Per quanto riguarda la delimitazione territoriale di tali zone di tranquillità per la selvaggina, come finora i Cantoni hanno piena libertà, ma anche l’intera responsabilità, il che rispetta la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della legislazione sulla caccia (art. 7 cpv. 4 LCP). Una regolamentazione su scala nazionale di queste zone di tranquillità per la selvaggina comporta tuttavia netti miglioramenti: i Cantoni

possono così fondare le disposizioni di protezione concernenti le zone di tranquillità per la

selvaggina concretamente sul diritto federale e punire eventuali violazioni (art. 18 cpv. 1 lett. e LCP). Per consentire ai Cantoni una procedura penale semplificata per la riscossione di multe disciplinari, le disposizioni penali della legge sulla caccia dovranno essere adeguate di

conseguenza al più presto, in adempimento della mozione 10.3747 “Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini”, che il Consiglio federale ha

raccomandato di accettare. Dal momento che le zone di tranquillità per la selvaggina saranno sancite nel diritto federale, l’UFAM provvede anche alla segnalazione unitaria sull’intero territorio nazionale mediante un logo elaborato assieme ai Cantoni. Migliora così la riconoscibilità di tali zone, il che si ripercuote favorevolmente sul rispetto delle disposizioni concernenti il riposo della selvaggina. La Confederazione provvede inoltre a sensibilizzare e informare il pubblico sulla nuova strategia delle zone di tranquillità. È a questo che servono ad esempio la pubblicazione di queste zone di tranquillità per la selvaggina e della corrispondente rete di percorsi percorribili a piedi nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche) dell’Ufficio federale di topografia

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Swisstopo (art. 4 cpv. 4 OCP) e nel portale di geodati della Confederazione nonché la

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segnalazione di tutte le zone di tranquillità per la selvaggina cantonali su Internet . Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es.

scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). I Cantoni forniscono i dati su questi percorsi (cfr. nella presente revisione: II Modifica del diritto previgente: ordinanza del 21 maggio sulla geoinformazione, OGI; RS 510.620; nuovo identificatore n. 179). L’iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina nelle carte tematiche rischia di superare le attuali risorse di Swisstopo e dovrebbe essere indennizzata dall’UFAM. Ciò dovrebbe comportare costi dell’ordine di 50 000- 100 000 franchi all’anno per l’UFAM.

In base al presente progetto di revisione, spetta ai Cantoni chiarire se e dove sia necessario delimitare zone di tranquillità per la selvaggina, quali siano le regole adeguate per il riposo della selvaggina e come queste zone di tranquillità per la selvaggina possano essere integrate nella rete attuale di bandite di caccia e riserve per gli uccelli. Il collegamento delle zone di tranquillità per la selvaggina con le aree protette a livello federale esistenti genera una rete nazionale di superfici in cui il riposo della selvaggina è organizzato e controllato. La delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina può essere opportuna anche all’interno delle aree protette a livello federale (p. es. zone di accoppiamento e riproduzione dei fasianidi), in particolare nell’ambito di strategie di

controllo dei visitatori (secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF). Alla Confederazione spetta in

particolare il compito di coordinamento dell’armonizzazione intercantonale delle zone di tranquillità per la selvaggina. È a questo che serve il parere preliminare dell’UFAM sulla pianificazione

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cantonale (art. 4 cpv. 3 OCP).

Con questa disposizione è attuato un intervento trasmesso dal Consiglio nazionale al Consiglio federale (postulato 07.3131 del 21 marzo 2007 “Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza”).

3 Le zone di tranquillità per la selvaggina in Svizzera su Internet: Portale delle zone di tranquillità per la selvaggina dell’UFAM e dei Cantoni: www.wildruhezonen.ch (www.zones-detranquillite.ch) Portale della campagna “Chi rispetta protegge”: www.respektiere-deine-grenzen.ch (www.respecter-cest-proteger.ch) 25/32 334/2005-02295/01/J402-2095