Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Nell’ambito delle misure di autodifesa contro specie protette, i Cantoni sono ora tenuti a prendere in considerazione la protezione degli uccelli adulti durante la cova. Tale disposizione attua la protezione degli animali dai disturbi e in particolare la protezione degli uccelli adulti durante la cova chiesta ai Cantoni nella legge sulla caccia (art. 7 cpv. 4 e 5 LCP). In via di principio il diritto

all’autodifesa non annulla infatti le disposizioni della legge sulla caccia concernenti la protezione delle specie e degli animali. Alcuni Cantoni hanno già attuato questa protezione nell’ambito della regolamentazione delle misure di autodifesa (p. es. BE).

Art. 10 OCP “Risarcimento e prevenzione dei danni”

Art. 10 cpv. 6 OCP “Strategie di tutela delle specie animali protette”

Modifica: le disposizioni vigenti concernenti le strategie dell’UFAM di tutela delle specie animali protette sono concretizzate e strutturate meglio. Nelle strategie è ora inserita la prevenzione delle situazioni di pericolo causate dall’orso e dal castoro; sono inoltre precisate le condizioni per

eventuali misure ed è disciplinato più chiaramente il coordinamento intercantonale delle misure.

Motivazione: in linea di massima, i danni causati da specie selvatiche cacciabili sono risarciti dai Cantoni (art. 13 cpv. 1 LCP), mentre quelli provocati da specie protette non lo sono

necessariamente. Per i danni causati da specie selvatiche protette, il Consiglio federale designa le specie per cui la Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento (art. 13 cpv. 4 LCP e art. 10 cpv. 1 OCP). Per tali specie protette, l’UFAM elabora delle strategie intese come aiuto

all’esecuzione, che descrivono la gestione conforme alla legge di tali animali (art. 10 cpv. 6 OCP). Sono già disponibili strategie per il lupo, la lince, l’orso e il castoro.

Per migliorare la struttura di tali strategie, il presente capoverso è rielaborato e ristrutturato (lett. af). Le strategie perseguono sempre i seguenti obiettivi: 1) protezione delle specie; 2) prevenzione dei danni; 3) risarcimento; 4) protezione da danni o situazioni di pericolo mediante misure

individuali o misure di regolazione. Conformemente allo schema, in futuro le strategie terranno conto delle seguenti modifiche.

Situazioni di pericolo: le strategie contengono ora principi concernenti la prevenzione delle

situazioni di pericolo (lett. b), principi concernenti la dissuasione nonché principi concernenti l’entità dei pericoli (lett. e). Tutti questi adeguamenti assumono particolare rilievo nella “Strategia orso”. La prevenzione delle situazioni di pericolo assume rilievo anche nella “Strategia castoro”.

Soglie di danno: sono inseriti nelle strategie anche principi concernenti la valutazione dei danni, in particolare la loro entità (lett. e). Con ciò s’intendono ad esempio soglie di danno che possono far scattare un intervento. Come mostra l’esperienza, le strategie sono particolarmente adatte per definire tali soglie di danno, poiché possono essere adattate in modo più flessibile a nuove

situazioni e conoscenze rispetto alla fissazione rigida nell’ambito di un’ordinanza. Questa esigenza di flessibilità è giustificata dal fatto che la Confederazione e i Cantoni devono ancora raccogliere esperienze sulla gestione dei grandi predatori.

Perimetri: le strategie contengono ora anche principi concernenti eventuali perimetri delle misure (lett. e). Può trattarsi ad esempio di perimetri dei danni all’interno dei quali eventuali danni sono sommati, di perimetri di prevenzione che delimitano l’area delle misure di prevenzione o di

perimetri di abbattimento all’interno dei quali è possibile catturare o uccidere un animale.

Consultazione dell’UFAM: è inserito un nuovo passaggio concernente la consultazione preliminare dell’UFAM su singole misure contro il lupo, la lince e l’orso (lett. e). Ciò è apparentemente in contraddizione con il fatto che dalla revisione del 15 gennaio 2003 dell’ordinanza sulla caccia il diritto di decidere singole misure contro il lupo, la lince e l’orso non spetta più all’UFAM, bensì ai Cantoni (secondo l’art. 12 cpv. 2 LCP). Siccome tuttavia in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la decisione di singole misure contro il lupo, la lince o l’orso rappresenta l’adempimento di un compito federale secondo l’articolo 2 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), tali misure cantonali devono essere pubblicate e impugnabili secondo l’articolo 12 LPN (DTF 131 II 58). Il fatto di consultare preliminarmente l’UFAM per le misure contro la lince, il lupo e l’orso dà al Cantone una determinata certezza del diritto in caso di impugnazione di una misura davanti a un tribunale.

29/32 334/2005-02295/01/J402-2095