Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
esempio le trappole mortali; il miglioramento della protezione delle madri nell’ambito delle misure di autodifesa contro singole specie;
• rafforzare la protezione della natura durante la caccia: ad esempio con il divieto dei pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici; la protezione assoluta della starna; il
miglioramento della prevenzione contro le specie non indigene mediante autorizzazioni per l’importazione e la detenzione di specie particolarmente problematiche; la limitazione dell’elenco delle specie protette contro le quali possono essere prese misure di autodifesa;
• modificare il periodo di protezione in caso di alto potenziale di danno: ad esempio con l’esclusione del mese di febbraio dal periodo di protezione del cinghiale e del cormorano; l’introduzione di un periodo di caccia per il corvo, finora protetto;
• adeguamento formale: in seguito alla modifica del 12 dicembre 2008 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) e all’adeguamento simultaneo della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), l’ordinanza sulla caccia deve essere riveduta per quanto attiene ai mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia.
1.2 Ripercussioni
Il progetto permette di risolvere tutti i compiti definiti. In particolare, possono essere attuati anche gli interventi parlamentari menzionati in relazione ai due punti principali della revisione riportati qui di seguito:
• protezione della selvaggina dai disturbi: la delimitazione di adeguate zone di tranquillità per la selvaggina da parte dei Cantoni consente di ridurre efficacemente le ripercussioni
negative dei disturbi umani sulla selvaggina stessa (protezione degli animali durante l’inverno) e sugli habitat (danni da morsicatura nel bosco). La Confederazione provvede a unificare su scala nazionale la segnalazione di queste zone di tranquillità per la selvaggina e a sensibilizzare e informare il pubblico sull’importanza della “tranquillità per la
selvaggina”;
• regolazione delle specie conflittuali protette: ampliando il ventaglio di motivi che
giustificano un intervento di regolazione di specie protette, i Cantoni possono adeguare meglio gli effettivi di specie conflittuali (p. es. la lince o il lupo) alle condizioni sociali. Il coinvolgimento dei gruppi direttamente interessati nell’impostazione della gestione di queste specie conflittuali favorisce l’accettazione generale di tali specie, sostenendo gli sforzi di protezione.
Questi due elementi della revisione, che rappresentano adeguamenti concettualmente importanti nel diritto federale della caccia, sono completate da numerose modifiche secondarie nell’ambito della protezione degli animali e della natura durante la caccia, della possibilità di regolazione venatoria delle specie cacciabili nonché dell’uso di armi per l’esercizio della caccia.
2 Commenti alle singole disposizioni rivedute dell’OCP
Art. 1 OCP “Mezzi ausiliari vietati”
Modifica: l’articolo 1 OCP vigente è abrogato. Le disposizioni concernenti i “mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia” sono trasferite all’articolo 2 OCP.
Motivazione: l’abrogazione dell’articolo 1 OCP è una conseguenza della revisione della legge sulle armi, entrata in vigore il 12 dicembre 2008. Nella stessa occasione è stata riveduta anche la
disposizione penale della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP). Ai sensi di questa modifica oggi è punito solo chi usa mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia, mentre prima era punito anche chi fabbricava, importava, faceva transitare, esportava o commercializzava mezzi ausiliari vietati.
La regolamentazione del commercio, della fabbricazione e dell’immissione sul mercato di armi nell’ambito della legge sulla caccia era diventata superflua, dal momento che nel frattempo tutti
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