Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Sempre nell’ottica della prevenzione, come finora per le specie animali elencate nell’allegato dell’OCP è richiesta un’autorizzazione d’importazione. Il fatto che nel testo dell’ordinanza solo gli animali menzionati nell’allegato siano soggetti a un’autorizzazione d’importazione e non come finora tutte le specie animali non indigene corrisponde alla prassi adottata finora dall’Ufficio

federale di veterinaria (UFV). L’elenco delle specie dell’allegato dell’OCP corrisponde all’elenco dell’articolo 8 capoverso 1 dell’OCP vigente. In questo elenco è stata precisata unicamente

l’espressione “ibridi fra animali selvatici e animali domestici” con l’aggiunta “equiparati agli animali selvatici di cui all’articolo 86 dell’ordinanza sulla protezione degli animali”. Sussiste così la garanzia che sono considerati unicamente gli ibridi fino alla seconda generazione di reincrocio (generazione F3). Ibridi di reincroci supplementari non possono infatti più essere distinti dagli animali selvatici in sede di esecuzione. Il trasferimento di questo elenco dal testo dell’ordinanza nell’allegato

attribuisce al Dipartimento la nuova competenza di adeguare l’elenco, se necessario. L’UFAM potrà così reagire con particolare tempestività ai mutamenti delle condizioni. Un eventuale

adeguamento presuppone nuove conoscenze sul potenziale di minaccia (invasività) di specie non

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indigene (art. 8 cpv. 2). Sussiste una tale minaccia se una specie non indigena rischia di

soppiantare una specie indigena a livello regionale (p. es. scoiattolo grigio americano), di portare alla sua estinzione (p. es. gobbo della Giamaica americano) o di infiltrarsi geneticamente (p. es. ibridi di rapace). Il Dipartimento legherà eventuali adeguamenti dell’allegato a raccomandazioni corrispondenti di piani d’azione internazionali e nazionali. In sede di esecuzione di questa nuova disposizione emerge una modifica sostanziale: l’autorizzazione per l’importazione di queste specie è rilasciata dall’UFAM, e non più dall’UFV, poiché le competenze e le responsabilità legate alla legislazione sulla caccia spettano in linea di massima all’UFAM. Se per l’importazione di un

animale sono necessarie due autorizzazioni, l’UFAM (diritto sulla caccia) e l’UFV (diritto sulla protezione degli animali e le epizoozie, CITES) coordinano il loro rilascio.

Sempre nell’ottica di una migliore prevenzione è ora soggetta a un’autorizzazione cantonale di detenzione la detenzione di tutte le specie dell’allegato dell’OCP. Tale autorizzazione di

detenzione è già necessaria per tutte le specie di mammiferi dell’elenco conformemente al diritto sulla protezione degli animali (art. 89 e 90 OPAn, RS 455.1). Sussiste così la garanzia che questi animali siano tenuti nel rispetto della specie. Per le specie di uccelli elencate nell’allegato, finora non era necessaria un’apposita autorizzazione poiché la loro detenzione non era considerata problematica dal punto di vista del diritto sulla protezione degli animali. In base al progetto di revisione è ora necessaria un’autorizzazione di detenzione per tutte le specie dell’allegato dell’OCP e di conseguenza anche per le specie di uccelli incluse in tale elenco. Nel diritto sulla caccia questa misura non è motivata con la legislazione sulla protezione degli animali, bensì con la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). La LPAmb esclude la possibilità che siano liberati organismi che possono minacciare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 29a e 29f LPAmb). L’esecuzione delle nuove autorizzazioni di detenzione rappresenta un nuovo compito per i Cantoni e va quindi esaminato. Già oggi l’esecuzione delle disposizioni di protezione degli animali rientra nella sfera di responsabilità dei servizi veterinari cantonali (art. 33 della legge sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455). Anche il rilascio di autorizzazioni di detenzione di animali protetti compete ai Cantoni secondo la legislazione sulla caccia (art. 10 LCP e art. 6 OCP) e a suo tempo ai Cantoni era stata raccomandata una collaborazione tra l’autorità veterinaria e l’autorità venatoria (commenti all’ordinanza del 16 ottobre 1986 sulla caccia). A ciò si aggiungono ora le autorizzazioni di detenzione per le specie dell’allegato dell’OCP. Per

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organizzare l’esecuzione del nuovo articolo 8 è importante evitare di creare confusione per il cittadino richiedente: se vuole tenere un mammifero appartenente a una delle specie contemplate nell’allegato dell’OCP ha bisogno di un’autorizzazione di detenzione sia conformemente al diritto sulla protezione degli animali che in base al diritto sulla caccia; se vuole tenere un uccello di una delle specie dell’allegato dell’OCP ha bisogno solo di un’autorizzazione di detenzione ai sensi del diritto sulla caccia. Senza voler intervenire nell’autonomia organizzativa dei Cantoni, bisognerebbe garantire che il cittadino richiedente debba rivolgersi a un unico servizio competente. In ogni caso si raccomanda una stretta collaborazione tra le autorità veterinarie cantonali e i servizi cantonali della caccia. Ciò vale anche quando si tratta di stabilire condizioni legate all’autorizzazione di detenzione e il loro controllo (p. es. controllo dei recinti, controllo degli effettivi, marcatura durevole degli animali, sterilizzazione di singoli animali ecc.).

27/32 334/2005-02295/01/J402-2095