Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

espansione. In base alla Lista Rossa degli uccelli nidificanti, il cormorano non è minacciato (2010). Questa riconquista della Svizzera da parte del cormorano è una conseguenza del forte incremento del cormorano in Europa in seguito alla sua messa sotto protezione nel 1970. Nel frattempo, gli effettivi europei hanno raggiunto circa 1,2 milioni di uccelli. Con l’incremento degli effettivi svizzeri del cormorano si sono intensificati anche i conflitti, in particolare con la pesca professionale. Di conseguenza, la Federazione svizzera di pesca ha presentato una petizione al Parlamento

(petizione 08-20 “Uccelli piscivori: piano di gestione”). In risposta a questa petizione, il Parlamento ha assegnato al Consiglio federale il mandato di eliminare il mese di febbraio dal periodo di

protezione del cormorano (mozione 09.3723 del 15 giugno 2009 “Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l’indennizzo dei danni ai pescatori professionisti”). Il periodo di

protezione restante, dal 1° marzo al 31 agosto, comprende l’intero periodo di nidificazione e svezzamento del cormorano in Svizzera e non solleva quindi alcun problema di protezione degli animali. Questa disposizione dà ai Cantoni la possibilità di regolare più efficacemente con la caccia la popolazione di cormorani.

Cornacchia nera, gazza, ghiandaia: finora, per queste tre specie di corvidi non esisteva alcun periodo di protezione stabilito dal Consiglio federale. Questa assenza di un periodo di protezione era motivata a suo tempo dal fatto che i Cantoni potevano adottare misure in qualsiasi momento per evitare i danni. Dato il periodo di caccia esteso a tutto l’anno, questi corvidi sono stati cacciati indipendentemente dal fatto che avessero animali giovani non autosufficienti nel nido. A tutte le altre specie animali selvatiche indigene, la legge sulla caccia concede invece un periodo di

protezione, stabilito principalmente in base al periodo di nidificazione e dipendenza e al periodo di crescita. La protezione delle madri e degli animali giovani gode di grande considerazione nella legge sulla caccia: in linea di principio, i Cantoni hanno infatti l’obbligo di disciplinare la protezione degli uccelli adulti durante il periodo della nidificazione (art. 7 cpv. 5 LCP). Anche a queste tre specie di uccelli indigeni va quindi concesso un periodo di protezione. È così attuata una

rivendicazione pluriennale e giustificata delle organizzazioni di protezione degli animali. Il periodo di protezione di questi corvidi si orienta al periodo di protezione della cornacchia grigia, il quale va dal 16 febbraio al 31 luglio ed è già sancito nella legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. m LCP). La cornacchia grigia e la cornacchia nera sono due sottospecie della stessa specie, la cornacchia.

Siccome la legge sulla caccia disciplina generalmente lo stato di protezione di specie e non di sottospecie, questa distinzione nel periodo di protezione delle due sottospecie non è opportuna.

Deve però essere assolutamente affrontata la questione della difesa contro i danni nell’agricoltura. È infatti chiaro che le cornacchie (nere e grigie) possono provocare a livello locale danni alle colture agricole (p. es. danni al mais durante la germinazione o alle piantagioni di ciliegi). La difesa contro questi danni deve assolutamente restare garantita. A tal fine, i Cantoni dispongono di opzioni sufficienti: da un lato questi danni possono essere evitati nell’ambito dell’autodifesa

nell’agricoltura (art. 12 cpv. 3 LCP), dall’altro i Cantoni possono consentire o adottare in qualsiasi momento misure contro singoli animali cacciabili che causano danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Sussiste così la garanzia che, come finora, le specie menzionate potranno essere allontanate mediante misure venatorie dalle colture agricole effettivamente minacciate. Ciò vale in particolare per la difesa contro gli stormi di giovani cornacchie. Con la garanzia di un periodo di protezione per la cornacchia nera, la gazza e la ghiandaia è attuata una parte della risposta del Consiglio federale a un intervento parlamentare respinto (mozione 02.3721 del 12 dicembre 2002 “Protezione delle specie di mammiferi e uccelli minacciate”).

Neozoi e animali domestici inselvatichiti: per tutte le specie selvatiche non indigene (p. es. il procione e il cane procione) o gli animali domestici inselvatichiti (p. es. la tortora domestica

inselvatichita) non è più previsto alcun periodo di protezione, come finora (art. 5 cpv. 3 LCP).

Siccome queste specie non appartengono alla fauna selvatica indigena, nei limiti del possibile,

bisogna prevenirne l’insediamento in Svizzera (p. es. il procione) o un incrocio genetico con

selvaggina indigena (p. es. il gatto domestico inselvatichito con il gatto selvatico). La fissazione di un periodo di protezione sarebbe contraria a queste misure di lotta.

Corvo: con oltre 10 milioni di coppie nidificanti in Europa, il corvo è ancora più frequente della cornacchia (oltre 7 milioni di coppie nidificanti): la sopravvivenza di entrambi questi corvidi è quindi garantita in Europa. Il corvo figura tra le specie non minacciate anche nella Lista Rossa degli

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