Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
percorribili a piedi sono iscritti nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche) bis
di Swisstopo (art. 4 cpv. 4 OCP).
Per far sì che i dati territoriali corrispondenti siano disponibili sul portale di geodati della Confederazione, il record deve essere inserito nell’allegato dell’OGI. A tal fine è introdotto un nuovo identificatore n. 179 “Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di
percorsi)”. Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). I principali responsabili dei dati sono i Cantoni. In altre parole, i Cantoni forniscono all’UFAM i dati relativi al perimetro delle zone di tranquillità per la selvaggina nonché ai corrispondenti percorsi percorribili a piedi all’interno di queste zone di tranquillità per la selvaggina
conformemente a detta ordinanza.
Modifica dell’identificatore n. 170: “Inventario federale delle bandite di caccia federali” Nell’ambito della presente revisione, l’ordinanza sulle bandite federali è modificata nella procedura combinata. Swisstopo è obbligato a iscrivere nelle carte tematiche (carte sci alpinistiche ed escursionistiche) la rete di percorsi percorribile a piedi nelle bandite di caccia (sezione II; Modifica del diritto previgente: art. 7 cpv. 4 OCP). Il record attuale è composto unicamente dal perimetro delle bandite di caccia, mancano invece i corrispondenti percorsi percorribili a piedi. Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). Per far sì che i dati territoriali corrispondenti siano disponibili sul portale di geodati della Confederazione, il record deve essere completato di conseguenza nell’allegato dell’OGI. La nuova designazione è “Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)”. Il responsabile dei dati è l’UFAM.
Art. 21 OCP “Diritto transitorio”
Modifica: la protezione della starna, disciplinata finora nel diritto transitorio, è inserita all’articolo bis
3 . L’articolo 21 OCP va quindi abrogato.
3 Ripercussioni finanziarie
In dettaglio, il progetto comporta le seguenti spese per i Cantoni e per la Confederazione.
Per i Cantoni
Nei Cantoni, il presente progetto rende necessario i seguenti adeguamenti:
(1) Adeguamento del diritto cantonale della caccia: ciò è possibile in sede di esecuzione regolare
della regalia della caccia.
(2) Agevolazioni e ostacoli amministrativi: per i Cantoni risultano alcune agevolazioni in sede di
esecuzione; viene infatti meno l’obbligo di autorizzazione per alcuni mezzi ausiliari. Il rilascio di autorizzazioni di detenzione conformemente al diritto sulla caccia per determinate specie animali problematiche comporta invece nuovi impegni, peraltro esigui. Nel complesso le conseguenze finanziarie sono minime.
(3) Delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina: maggior onere amministrativo per i
Cantoni che non hanno ancora introdotto zone di tranquillità per la selvaggina. I rispettivi lavori dovrebbero essere possibili nell’ambito dell’esecuzione regolare della regalia della caccia.
(4) Gestione delle specie conflittuali: l’aumento delle specie conflittuali impone ai Cantoni una
spesa nettamente più elevata per risolvere i conflitti (lavoro mediatico e politico nonché esecuzione). Anche in futuro, tale maggiore spesa non sarà assolutamente in calo, bensì progressivamente in aumento. Questo incremento dei costi non è tuttavia influenzato
dall’ordinanza sulla caccia, ma dipende in generale dal ritorno naturale di queste specie
31/32 334/2005-02295/01/J402-2095