Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Art. 2 cpv. 1 lett. j n. 1 - 4 OCP “Armi da fuoco con determinate caratteristiche vietate”

Modifica: i divieti vigenti concernenti l’uso venatorio di armi da fuoco con determinate

caratteristiche sono trasferiti dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b OCP abrogato a questa lettera j.

Motivazione: finora l’utilizzazione di armi da fuoco era disciplinata in due articoli dell’ordinanza sulla caccia: l’articolo 1 OCP conteneva disposizioni concernenti il commercio, la fabbricazione,

l’importazione e l’impiego di tali armi, mentre l’articolo 2 OCP ne disciplinava finora solo l’impiego durante la caccia. Con l’abrogazione dell’articolo 1 nella presente revisione parziale bisogna ora assicurarsi che l’impiego delle armi da fuoco menzionate in tale articolo resti disciplinato per

l’esercizio della caccia. Tutte le disposizioni dell’articolo 1 abrogato sono quindi riportate in questa nuova lettera, per quanto riguarda il loro impiego per l’esercizio della caccia (art.1 cpv. 1 lett. b n. 1-4 OCP). Le caratteristiche vietate sono modificate come segue (n. 1-4):

Numero 1 “Divieto di impiegare armi da fuoco a canna corta”

Modifica: la lunghezza della canna minima per le armi da fuoco destinate alla caccia è ridotta da 50 cm a 45 cm.

Motivazione: con la definizione della lunghezza della canna minima delle armi da fuoco per scopi venatori, il legislatore assicura che sia mantenuta l’efficienza delle armi da fuoco

(l’utilizzazione dei gas prodotti durante lo sparo diminuisce con la diminuzione della lunghezza della canna) e che in particolare non siano ammesse armi da fuoco che possono essere portate nascoste (armi da bracconaggio).

Tuttavia, il fatto di prescrivere una lunghezza della canna di almeno 50 cm ha comportato il divieto di diversi modelli di fucili per il recupero, i quali erano regolarmente in commercio. Tra questi figurano fucili con lunghezze della canna comprese tra 45 e 50 cm utilizzati dal segugista per via della loro maneggevolezza per andare a recuperare la selvaggina ferita. Finora

l’acquisto e l’impiego di tali armi era soggetto a un’autorizzazione ad personam rilasciata dai Cantoni, i quali dovevano allestire un elenco delle persone autorizzate (art. 1 e 3 OCP).

La nuova regolamentazione permette di ridurre l’onere amministrativo a carico dei Cantoni senza temere svantaggi a livello di efficienza delle moderne armi da fuoco o nell’ambito della lotta contro il bracconaggio.

Numero 2 “Divieto di impiegare armi da fuoco con collegamenti variabili tra il calcio e il sistema di

percussione”

Modifica: i divieti vigenti concernenti l’uso venatorio di armi da fuoco con collegamenti variabili tra il calcio e il sistema di percussione (art. 1 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 OCP) sono sostanzialmente mantenuti, ma raggruppati, riveduti e completati alla presente lettera.

Motivazione: il calcio di un fucile favorisce la precisione dell’arma, ma non è una componente essenziale dell’arma (cfr. art. 3 OArm): un’arma da fuoco funziona infatti anche senza il calcio. I calci variabili o smontabili con una semplice manipolazione consentono quindi il porto nascosto di armi funzionanti. Vietando le armi da fuoco il cui calcio può essere smontato facilmente o ha una grandezza variabile, il legislatore vieta le armi occultabili, ovvero le armi da bracconaggio. I divieti vigenti di determinati collegamenti tra il calcio e il sistema di percussione (n. 2 e 3) sono mantenuti e raggruppati nel presente numero 2. Può essere omesso il divieto di calci smontabili con una semplice manipolazione, dato che corrisponde al divieto del calcio “non solidamente collegato con il sistema”. Devono inoltre essere vietati anche i calci telescopici.

Sono espressamente escluse da questo divieto le armi da caccia regolari con un calcio

pieghevole, ad esempio i fucili sovrapposti, i fucili a tre canne o i fucili pieghevoli. Benché il calcio sia smontabile con una semplice manipolazione, al tempo stesso è smontato dalla canna anche il sistema solidamente collegato con il calcio (bascula). Pertanto, la rimozione del calcio rende inservibili queste armi.

9/32 334/2005-02295/01/J402-2095