Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: J402-2095

Art. 4 cpv. 2 lett. b OCP “Indicazioni sulla natura del pericolo derivante da specie protette e sull’area interessata da tale pericolo” in occasione di richieste cantonali per la regolazione di dette specie

Modifica: in base alla nuova disposizione, in occasione di richieste di regolazione inoltrate

all’UFAM i Cantoni sono tenuti a fornire indicazioni sulla natura del pericolo derivante da specie protette e sull’area interessata da tale pericolo.

Motivazione: in caso di eventuali richieste di regolazione di specie protette che rappresentano un pericolo i Cantoni sono tenuti a fornire indicazioni sulla natura del pericolo e sull’area interessate da tale pericolo. In questo modo è possibile limitare gli eventuali perimetri delle misure alla zona conflittuale e valutare l’effetto della regolazione sulla specie protetta in riferimento alla popolazione complessiva.

Art. 4 cpv. 2 lett. d OCP “Indicazioni sulle ripercussioni degli interventi di regolazione sugli effettivi della specie protetta” nelle domande cantonali di regolazione

Modifica: in occasione delle domande di regolazione inoltrate all’UFAM, i Cantoni sono ora tenuti a fornire dati sulle ripercussioni di eventuali interventi sugli effettivi della specie protetta.

Motivazione: affinché l’UFAM possa attuare l’obbligo costituzionale di conservare la diversità delle specie (art. 78 e 79 Cost.; art. 1 cpv. 1 LCP) nel valutare le domande dei Cantoni di regolare specie protette, questi ultimi devono comunicargli le possibili ripercussioni sugli effettivi della specie protetta.

Art. 4 cpv. 2 lett. e OCP “Indicazioni sulle misure di prevenzione adottate” nelle domande

cantonali di regolazione di specie conflittuali protette

Modifica: in occasione delle domande di regolazione inoltrate all’UFAM, i Cantoni illustrano le misure adottate per prevenire il conflitto.

Motivazione: l’inserimento esplicito di questa lettera sancisce la prassi attuale. Spesso i conflitti e i danni da selvaggina possono essere risolti mediante opportune misure di prevenzione. Prima di poter regolare una specie protetta, il Cantone deve quindi dimostrare di non aver potuto attuare misure di prevenzione o che tali misure erano sproporzionate. La gestione delle specie protette deve fondarsi sul principio secondo cui, nei limiti del possibile, i conflitti e i problemi devono essere risolti mediante misure preventive. Solo in un secondo tempo si possono adottare anche misure venatorie.

bis

Art. 4 OCP “Zone di tranquillità per la selvaggina”

Modifica: questo nuovo articolo obbliga i Cantoni a esaminare la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina e a delimitare tali zone (laddove necessario e opportuno). Le zone di tranquillità per la selvaggina collegano e completano le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli esistenti. La Confederazione s’impegna a iscrivere queste zone di tranquillità per la selvaggina nelle carte tematiche concernenti il tempo libero (carte scialpinistiche ed escursionistiche).

Motivazione: nell’ambito della revisione del 1986 della legge sulla caccia, uno dei capisaldi del progetto era la “protezione della selvaggina dai disturbi dell’uomo” (cfr. messaggio concernente la legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, art. 7 cpv. 3, p. 11). Benché la Confederazione abbia un’ampia competenza legislativa in materia di protezione del mondo animale e dei suoi habitat (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.), il legislatore si è avvalso poco di tale diritto nell’ambito della protezione della selvaggina dai disturbi. Questo compito è invece rimasto formulato in termini vaghi e delegato ai Cantoni (art. 7 cpv. 4 LCP).

Nel frattempo, l’evoluzione attuale nel settore dello sport del tempo libero e la mobilità nettamente accresciuta della popolazione rendono ancora più pressante il problema dei disturbi a cui è

esposta la selvaggina. Il numero di persone in cerca di riposo e di avventura che si aggirano negli habitat della selvaggina ha raggiunto livelli mai visti prima. La selvaggina può così subire forti

23/32 334/2005-02295/01/J402-2095