Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine

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vita. L'articolo 35 OASA deve pertanto attribuire la stessa importanza al periodo di recupero e a quello di riflessione e necessita quindi di una modifica in tal senso.

Anche Pane per tutti e ACES chiedono che il periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni funga in primo luogo da periodo di riposo. La durata di questo riposo andrebbe commisurata in base alla situazione personale e alle esigenze delle vittime. Si dovrebbe dunque poter garantire un periodo di recupero più lungo rispetto al minimo di 30 giorni previsto dalla Convenzione.

Amnesty constata che l'affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui la Svizzera adempie i requisiti di cui al paragrafo 6 dell'articolo 12, è piuttosto ottimista. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) concede, in effetti, un certo grado di assistenza a prescindere dallo statuto di soggiorno, tuttavia non impedisce che le vittime non disposte a testimoniare vengano espulse dalla Svizzera. Inoltre non è garantito che una vittima possa beneficiare delle prestazioni d'aiuto sancite dalla LAV anche dopo aver lasciato la Svizzera.

4.8 Art. 14 Permesso di soggiorno

(cfr. le osservazioni sull'art. 36 LPTes al n. 5.34)

ZH osserva che in virtù dell'articolo 14 della Convenzione, alle vittime dev’essere rilasciato un permesso di dimora semplicemente sulla base della loro condizione personale anche se non sono disposte a deporre. Per maggiore chiarezza ZH propone quindi di apportare una relativa modifica esplicita all'articolo 36 capoverso 6 OASA.

ZH inoltre non è sicuro se il rinvio all'articolo 31 OASA concernente i casi personali particolarmente gravi statuito all'articolo 36 capoverso 6 OASA tenga conto delle situazioni singolari delle vittime della tratta di esseri umani.

GE contesta il fatto che nel rapporto esplicativo non sia menzionato il diritto di dimora concesso in casi personali particolarmente gravi.

LU ritiene che nei casi in cui è accordato il diritto di dimora duraturo, occorra valutare e applicare le misure appropriate per un'integrazione professionale e sociale delle vittime.

Secondo 15 partecipanti alla consultazione (I Verdi, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, Frauenr. Basel, VSJF, OSAR, tdf, DPS, UNIFEM, worldvision, SFM, SKF, SOSF, Amnesty), per adempiere i requisiti della Convenzione, la Svizzera è tenuta ad accordare un permesso di dimora a tutte le vittime della tratta di esseri umani, a prescindere dalla loro disponibilità a deporre e a collaborare nel procedimento penale. Essi sono inoltre dell'opinione che per soddisfare questi criteri sia necessario modificare la legge federale sugli stranieri (LStr;

RS 142.20) aggiungendo un articolo corrispondente al capitolo Condizioni d'ammissione. In questo contesto I Verdi e l'UCS citano il modello italiano che concede il diritto di rimanere nel Paese alle vittime della tratta di esseri umani semplicemente sulla base di una descrizione credibile della loro situazione.

Per 13 partecipanti alla consultazione (PS donne, FIZ, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, CSP, Amnesty) non è sufficiente che la disposizione secondo cui in casi particolarmente gravi può essere rilasciato un permesso di dimora a prescindere dalla disponibilità della vittima a collaborare con le autorità di perse-