Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine

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5.19 Art. 19 Creazione di una nuova identità

ZH ritiene opportuno valutare se per i registri pertinenti vada designato a livello federale o cantonale un servizio centralizzato che si occupi delle iscrizioni e dei blocchi di dati, al fine di coordinare al meglio questi processi.

VD è del parere che in seno alle autorità cantonali di perseguimento penale occorra informare anche i responsabili delle banche dati, cosicché, qualora fosse necessario nell'ambito di un perseguimento penale, sarebbero in grado di individuare un collegamento tra le due identità diverse.

BE approva il tenore generale del presente articolo poiché in singoli casi di protezione dei testimoni potrebbe essere necessario rilasciare alla persona da proteggere dei documenti di cui prima non disponeva ma che ne attestano la nuova identità.

Il PCS considera problematica la possibilità di attribuire temporaneamente un'identità fittizia ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

5.20 Art. 20 Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri

Per GR, ZH e FR il presente articolo non è sufficientemente chiaro per quanto riguarda la sua applicazione nella prassi.

ZH constata che la disposizione non è esaustiva. Infatti, non disciplina determinati punti, ad esempio i casi di persone straniere il cui soggiorno è legale soltanto grazie al programma di protezione dei testimoni. Non sono considerate nemmeno altre fattispecie relative al diritto sugli stranieri, quali il ricongiungimento familiare, il cambiamento di Cantone o l'avvio di un'attività lucrativa.

GR chiede l'inserimento di una disposizione che obblighi il Servizio di protezione dei testimoni a informare l'autorità competente di polizia degli stranieri dello svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

Per adempiere la presente disposizione sulla consultazione, secondo SG nel sistema centrale sulla migrazione (SIMIC) andrebbe introdotto un relativo codice d'osservazione.

SG esige che la presente disposizione sia introdotta nella LStr.

VD osserva che il Servizio di protezione dei testimoni non soltanto va consultato prima di non prorogare o di revocare un permesso, ma anche prima di rifiutare il rilascio di un permesso iniziale.

Viste le differenti prassi applicate nei Cantoni, la CFM chiede che sia il Servizio di protezione dei testimoni a decidere in merito al rilascio o alla proroga di un permesso di soggiorno. Il Servizio sarebbe inoltre incaricato di valutare la possibilità di rimpatriare le persone coinvolte e, in caso di rimpatrio, di sostenerle nell'ambito dei programmi di aiuto al ritorno. Nei casi in cui il rimpatrio non è possibile, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) dovrebbe ordinare l'ammissione provvisoria.