Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine
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guimento penale, sia contenuta soltanto in un'istruzione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). Secondo la CSP occorre emanare una disposizione giuridica, analoga all'articolo 31 LStr, per sancire in modo chiaro che, in casi personali particolarmente gravi, la disponibilità a deporre non è un presupposto per il rilascio di un permesso di dimora e che per il rilascio si applicano criteri particolari derogando, ad esempio, al catalogo dei criteri ordinari.
Otto partecipanti alla consultazione (FIZ, ConsPace, Sacrificio quaresimale, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF) chiedono che sia il Cantone in cui è stato commesso il reato a rilasciare il permesso di dimora alla vittima e a farsi carico delle spese, anche se la vittima per motivi di protezione o di assistenza si trova in un altro Cantone. La LStr andrebbe, secondo loro, adeguata di conseguenza.
Amnesty, Pane per tutti e ACES esigono che il diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione venga inserito nella LStr in modo da prevenire ed eliminare le prassi giudiziarie diverse fra loro e spesso arbitrarie, applicate a livello cantonale.
Per la CRS è importante che quando rilascia un permesso di dimora la Confederazione tenga maggiormente conto della situazione personale e che questa procedura venga sancita anche a livello di legge.
Amnesty constata che per le vittime disposte a testimoniare è previsto il rilascio di un permesso di dimora valido per una durata compresa tra 3 e 6 mesi. Questo periodo tuttavia è troppo breve perché si possano applicare le misure previste dalla legge (p. es. accedere al mercato del lavoro).
Secondo TRIAL negli articoli 30 capoverso 1 lettera e LStr e 36 OASA occorre introdurre una protezione generale inerente al diritto di dimora per le vittime e i testimoni di reati internazionali o perlomeno di reati perseguiti in base al principio dell'universalità. Un approccio legislativo differente potrebbe consistere in una precisazione della LPTes cosicché le persone protette in virtù di tale legge rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr.
4.9 Art. 16 Rimpatrio e rientro delle vittime
GE è favorevole ai maggiori sforzi intrapresi affinché le vittime tornate nel loro Paese d'origine possano beneficiare di un programma di rimpatrio e, visto che l'aiuto al ritorno al momento rientra nelle competenze federali, spera che la Confederazione assicuri anche in futuro il finanziamento necessario.
Nove partecipanti alla consultazione (FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale) giudicano avventata l'affermazione secondo cui il progetto pilota menzionato nel rapporto esplicativo preverrebbe la rivittimizzazione. Ritengono che occorre attendere almeno una valutazione a lungo termine del progetto di ritorno che si soffermi anche sulla questione se le vittime ritornate rientrano nel circolo della tratta e, in caso affermativo, perché.
worldvision sottolinea l'importanza di predisporre le risorse sufficienti per collaborare con le autorità nei Paesi d'origine delle vittime affinché a lungo termine essi siano in grado di occuparsi del rimpatrio. Alle vittime disposte a rimpatriare vanno inoltre messi a disposizione mezzi sufficienti nel loro Paese d'origine.