Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine
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Per JuCH e ICJ-CH mancano le basi giuridiche che consentono di svolgere programmi di rimpatrio nel proprio Paese. Le vittime della tratta di esseri umani possono anche essere di nazionalità svizzera oppure persone con un diritto di risiedere (retto da disposizioni della polizia degli stranieri o dal diritto di asilo) in Svizzera. Anche se è difficile immaginare casi simili, è necessario che tali programmi di rimpatrio siano disciplinati in un testo normativo.
4.10 Art. 17 Parità tra donne e uomini
Secondo JuCH e ICJ-CH l'articolo 17 è trasposto in modo insufficiente. Infatti, non è garantito che l'amministrazione sia in grado di applicare l'approccio integrato di parità tra donne e uomini poiché esso richiede particolari competenze specialistiche. JuCH e ICJ-CH auspicano pertanto la creazione di comitati finalizzati ad accompagnare le singole misure e ad assicurare l'applicazione di tale approccio (p. es. mediante una commissione tecnica esterna come la Commissione federale per le questioni femminili).
4.11 Art. 18 Reato di tratta di esseri umani
TRIAL auspica una precisazione delle spiegazioni riguardo alla tratta di esseri umani che, in determinati casi, può costituire un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra ed è quindi perseguibile in virtù del principio dell'universalità.
4.12 Art. 19 Reato di utilizzo dei servizi di una vittima
GE ritiene opportuno il fatto che a livello nazionale il ricorso ai servizi delle vittime della tratta di esseri umani non venga criminalizzato. Ciononostante ogni persona è libera di denunciare fatti penalmente rilevanti.
4.13 Art. 26 Norme che escludono la pena
GE rileva che nel caso delle vittime della tratta di esseri umani, contrariamente al nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), il codice di procedura penale ginevrino prevede l'abbandono, per motivi di opportunità, dei procedimenti penali avviati per violazione della legislazione sugli stranieri.
4.14 Art. 28 Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l'autorità giudiziaria
(cfr. le osservazioni sulla LPTes al n. 5)
Secondo 14 partecipanti alla consultazione (I Verdi, PS, PS donne, Frauenr. Basel, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF) il modo in cui l'articolo 28 è stato trasposto nella LPTes sottoposta a consultazione non soddisfa i requisiti della Convenzione. La legge, infatti, protegge soltanto le vittime che collaborano a un procedimento penale e rivestono un ruolo importante nel perseguimento penale. La Convenzione sancisce invece ampie misure di protezione per le vittime senza che vi sia alcun obbligo a partecipare a un procedimento penale. Prevede inoltre l'estensione della protezione ad altre persone come i familiari.