Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine

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cedurale dei testimoni1, l’avamprogetto non contempla soltanto i testimoni della tratta di esseri umani, bensì tutte le persone che, a causa della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale della Confederazione o dei Cantoni, sono esposte a un grave pericolo per la loro vita e integrità fisica e forniscono informazioni senza le quali il perseguimento penale sarebbe molto più arduo. L’avamprogetto prevede inoltre che il Servizio centrale di protezione dei testimoni fornisca prestazioni di consulenza e di sostegno ai Cantoni a favore di persone che non possono essere inserite in un programma di protezione dei testimoni, ma che necessitano di singole misure di protezione.

L'avamprogetto stabilisce anche che i costi per la creazione e la gestione del Servizio centrale di protezione dei testimoni vengono assunti dalla Confederazione e dai Cantoni. Riguardo al finanziamento dei singoli programmi di protezione dei testimoni, l'avamprogetto propone che i costi direttamente riconducibili ai singoli casi (ovvero le spese di sostentamento delle persone da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni) siano a carico dell'ente pubblico responsabile del procedimento penale. In questo modo i Cantoni o la Confederazione finanziano soltanto i programmi di protezione dei testimoni necessari nell'ambito dei loro procedimenti penali.

3 Risultati principali della procedura di consultazione

3.1 Approvazione della Convenzione sulla tratta degli esseri umani

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione (64) approvano espressamente l'intenzione del Consiglio federale di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Solamente un partito (UDC) e un Cantone (TI) ritengono che la creazione della nuova legislazione sulla protezione extraprocedurale dei testimoni renda superflua la ratifica della Convenzione.

Secondo la valutazione di alcuni partecipanti alla consultazione (PS, I Verdi, PS donne, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, ICJ-CH, JuCH), la creazione di una normativa in materia di protezione extraprocedurale dei testimoni non è l'unico adeguamento necessario per trasporre la Convenzione in Svizzera.

Contrariamente all'opinione del Consiglio federale, essi ritengono che diversi requisiti della Convenzione, in particolare nell'ambito della legislazione sugli stranieri, non siano soddisfatti (v. n. 4.7 e 4.8).

1 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2006 in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005, «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata», FF 2006 5223, 5255 seg.