Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine

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SO reputa importante mantenere inalterata la tutela del segreto riguardo agli atti dei programmi di protezione dei testimoni.

ZG chiede l'aggiunta di una disposizione che disciplini lo scioglimento dall'obbligo di tutela del segreto, ad esempio se la persona da proteggere ha commesso un reato.

5.25 Art. 25 Sistema d'informazione

VD propone che in casi eccezionali anche le autorità cantonali di perseguimento penale dovrebbero poter accedere al sistema d'informazione.

5.26 Art. 27 Raccolta dei dati

JU suggerisce di precisare la lettera c indicando le informazioni che possono essere domandate alla polizia cantonale e descrivendo la relativa procedura di richiesta.

VD considera logico che al Servizio di protezione dei testimoni venga attribuito un accesso diretto al Registro informatizzato dello stato civile Infostar, visto che potrà accedere anche ad altri sistemi importanti.

5.27 Art. 28 Accordo

Secondo tdf è fondamentale che si cooperi a livello nazionale (e internazionale) anche in materia di misure di protezione per le vittime di matrimoni forzati. In gran parte dei casi è necessario trasferire le donne coinvolte perlomeno in un'altra parte della Svizzera se non addirittura all'estero.

TRIAL chiede di specificare che il presente articolo si applica anche ai familiari delle vittime ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPTes, anche se essi sono domiciliati all'estero. In questo contesto sarebbe importante menzionare nel messaggio che la LAsi e la LStr possono essere utilizzate per disciplinare la partenza dei familiari dal loro Paese di domicilio.

5.28 Art. 29 Ripartizione dei costi

FR chiede un adeguamento della presente disposizione per precisare che, riguardo alla cooperazione con l'estero, l'accordo sui costi è stipulato tra la Confederazione e uno Stato estero oppure un tribunale penale internazionale.

5.29 Art. 30 Obbligo di segreto

SO sottolinea l'importanza dell'obbligo di segreto previsto per i dati relativi a un programma di protezione dei testimoni. Riguardo alla rivelazione di tali informazioni propone tuttavia di sostituire nei capoversi 1 e 2 del presente articolo l'espressione «senza l'autorizzazione» del Servizio di protezione dei testimoni con «senza previo consenso».