Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine

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mandazione 30, il Comitato CEDAW2 esorta la Svizzera a fare in modo che le vittime della tratta di esseri umani siano protette e recuperate grazie allo stanziamento di sufficienti mezzi ai servizi specializzati. È pertanto importante che la Confederazione illustri le modalità secondo cui intende trasporre la raccomandazione del Comitato CEDAW e i requisiti della Convenzione riguardo al finanziamento delle prestazioni.

11 partecipanti alla consultazione (FIZ, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SFM, SOSF) ricordano che uno dei punti cardini della Convenzione del Consiglio d'Europa è di garantire assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale e di tener conto delle loro esigenze in materia di sicurezza e di protezione. Tale assistenza va garantita a prescindere dalla disponibilità delle vittime a testimoniare.

La CRS auspica che la Confederazione intraprenda ulteriori sforzi affinché l'aiuto alle vittime venga attuato in tutti i Cantoni in modo professionale e in base alle esigenze e che siano messe a disposizioni le risorse personali e finanziarie necessarie.

La CSP critica la mancanza di misure di protezione delle vittime disposte a testimoniare che non sono tuttavia inserite in un programma di protezione dei testimoni. Tali misure di protezione mancano anche durante il periodo di riflessione e per le vittime che hanno deciso di non collaborare con le autorità di perseguimento penale.

12 partecipanti alla consultazione (FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, Sacrificio quaresimale, SKF, SFM, SOSF, CSP) richiamano l'attenzione sulle forme di assistenza e sulle misure di protezione a finanziamento statale applicate in altri Paesi quali la Germania, l'Italia e l'Austria e chiedono che in Svizzera vengano offerte prestazioni analoghe.

4.7 Art. 13 Periodo di recupero e di riflessione

Quale misura per migliorare l'assistenza, GE ritiene che l'informazione concernente il periodo di riflessione di cui all'articolo 35 OASA debba essere tradotta in una lingua comprensibile alla vittima (misura già applicata nel Cantone di Berna).

13 partecipanti alla consultazione (PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, CRS, DPS, worldvision, SKF, SOSF, CSP, Sacrificio quaresimale) criticano l'interpretazione unilaterale della Svizzera, incentrata sul periodo di riflessione e non su quello di recupero, in quanto comporterebbe, secondo loro, la strumentalizzazione delle vittime. L'articolo pertinente dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) è, infatti, intitolato «Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani» e non «Periodo di recupero e di riflessione». Per determinare la durata di tale periodo occorre tuttavia tener presente che le vittime, immediatamente dopo aver lasciato la loro attività, hanno bisogno di sufficiente tempo per ristabilirsi, pianificare piccoli passi e riassumere il controllo della propria

2 Raccomandazioni del Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) formulate sulla base del terzo rapporto ufficiale della Svizzera concernente l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle donne.