Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine
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JuCH e ICJ-CH chiedono di precisare il rapporto con l'aiuto sociale che in questo contesto appare poco chiaro.
5.16 Art. 16 Collaborazione nei procedimenti
Come già in merito all'articolo 13 LPTes (Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi), ZH dubita che la presente disposizione sia sufficiente e s'interroga sugli effetti che la creazione di un'identità fittizia potrebbe avere ad esempio su eventuali matrimoni o procedure di naturalizzazione.
ZH esige lo stralcio dell'espressione «competente» dal capoverso 2 poiché è previsto un solo Servizio di protezione dei testimoni.
5.17 Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati
Secondo 20 partecipanti alla consultazione (BL, LU, ZH, FR, Sacrificio quaresimale, Frauenr. Basel, Sacrificio quaresimale, I Verdi, PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF, CRS, CSP, UCS) è fondamentale che il Servizio di protezione dei testimoni cooperi strettamente con le organizzazioni private di aiuto alle vittime quali il FIZ o tdf, poiché garantiscono protezione e assistenza prima dello svolgimento dei programmi di protezione dei testimoni.
Quattro partecipanti alla consultazione (ZH, FR, CSP, CRS) chiedono che la cooperazione sistematica con le organizzazioni di aiuto alle vittime venga sancita nella legge.
Altri quattro partecipanti alla consultazione (LU, BL, Sacrificio quaresimale, Frauenr. Basel) affermano che non solo le organizzazioni di aiuto alle vittime, ma anche le autorità di perseguimento penale sono partner importanti della cooperazione.
11 partecipanti alla consultazione (I Verdi, PS, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF) propongono di disciplinare e di retribuire sulla base di mandati o di accordi sulle prestazioni, la cooperazione con le organizzazioni di aiuto alle vittime che, prima dell'ammissione delle vittime in un programma di protezione, adempiono molti compiti di competenza del Servizio di protezione dei testimoni.
L'UCS suggerisce di affidare al Servizio di protezione dei testimoni soltanto i casi in cui alle vittime sono attribuite identità fittizie. Nei casi in cui si applicano misure meno radicali, il Servizio si occuperebbe quindi soltanto della coordinazione, mentre l'assistenza verrebbe, come finora, fornita dalle ONG.
5.18 Art. 17 Blocco della comunicazione di dati
Privatim approva le norme procedurali stabilite per proteggere la personalità degli interessati e l'integrità dei registri e dei documenti ufficiali.
Secondo tdf il presente articolo andrebbe esteso anche ai casi di matrimonio forzato affinché sussista l'obbligo di collaborare da parte dei servizi pubblici e privati.