Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 32 pagine
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5.21 Art. 21 Coordinamento in caso di misure privative della libertà
Cinque partecipanti alla consultazione (SO, TI, TG, VD e Privatim) giudicano ambigua la presente disposizione per quanto riguarda la competenza decisionale. Chiedono di disciplinare in modo chiaro se il Servizio di protezione dei testimoni ha la facoltà di impartire istruzioni all'autorità di perseguimento penale o viceversa. TI propone di definire la ripartizione delle competenze tramite una formulazione che rispecchia quella dell'articolo 20.
Per ZH la disposizione è troppo ampia e potrebbe eventualmente intaccare le competenze dei Cantoni.
OW suggerisce di sostituire l'espressione «d'intesa con le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene» con «con l'approvazione delle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene».
5.22 Art. 22 Organizzazione del Servizio di protezione dei testimoni
13 Cantoni (AG, AR, BL, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, SG), quattro partiti (PCS, PPD, PLR, I Verdi) e nove organizzazioni (FIZ, VSJF, Sacrificio quaresimale, OSAR, tdf,
SOSF, DPS, ConsPace ) approvano espressamente l'istituzione di un Servizio nazionale di protezione dei testimoni in seno alla Confederazione.
La CAIS chiede di aggiungere la nozione di «indipendente» al Servizio di protezione dei testimoni.
5.23 Art. 23 Compiti del Servizio di protezione dei testimoni
5.23.1 Capoverso 1
A causa delle risorse limitate, VD raccomanda di applicare in modo adeguato le misure di protezione dei testimoni che sono eseguite dagli organi cantonali.
AG, BL e SO approvano esplicitamente la disposizione di cui al capoverso 1 lettera e, secondo cui il Servizio di protezione dei testimoni consiglia e sostiene i Cantoni prima e al di fuori di un programma di protezione. Per tdf tale sostegno fornito alle autorità cantonali di polizia è fondamentale anche per proteggere le persone che rischiano di diventare vittime di matrimoni forzati.
SG e BS ritengono che la cooperazione con l’estero delle autorità competenti conformemente al capoverso 1 lettera g sia importante per proteggere anche i familiari domiciliati in altri Paesi. Secondo SG al Servizio di protezione dei testimoni negli articoli 28 e 29 andrebbe pertanto attribuito un ulteriore incarico, ovvero la responsabilità di richiedere alle autorità estere competenti l'applicazione di misure volte a proteggere i familiari dei testimoni.
5.24 Art. 24 Gestione degli atti e tutela del segreto
Per ZH nella legge va statuito in modo esplicito che l'autorità responsabile del procedimento deve fare il necessario affinché i dati della persona da proteggere non vengano registrati negli atti procedurali prima della decisione in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.