Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Sezione 7: Altre prestazioni della Confederazione

Art. 28

1L'UFSPO procura i manuali didattici necessari per la formazione o li pubblica direttamente, distribuendoli gratuitamente o a pagamento.

2L‘UFSPO può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell’ambito di organizzazioni private.

3Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura.

4Può concedere facilitazioni di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici ai partecipanti ai corsi di formazione e perfezionamento.

5Il DDPS stabilisce i corsi che danno diritto a un’indennità giusta l’articolo1a capoverso 4 della Legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.

Sezione 8: Altre disposizioni organizzative

Art. 29 Attuazione

1I Cantoni designano un servizio responsabile per G+S e mettono a disposizione l’infrastruttura necessaria e le risorse finanziarie e umane.

2Sostengono attivamente G+S con un’adeguata promozione.

3L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se necessario e previa consultazione con l’UFSPO, provvede a stampa e distribuzione di stampati, materiale didattico e distinzioni.

Art. 30 Vigilanza

1I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate.

2Essi eseguono controlli in modo sistematico e periodico. I controlli possono essere eseguiti anche sul posto.

3Se i Cantoni rilevano delle irregolarità chiariscono i fatti, prendono le misure ritenute necessarie e inoltrano un rapporto sull’accaduto all’UFSPO.

4L‘UFSPO ha il controllo globale sullo svolgimento delle offerte G+S e della formazione dei quadri.

Art. 31 Collaborazione dell’UFSPO con Cantoni e federazioni sportive

1L‘UFSPO organizza regolarmente conferenze dedicate a temi specifici con rappresentanti degli uffici cantonali G+S, delle federazioni sportive e delle associazioni giovanili e con altre organizzazioni della formazione dei quadri.

3 SR 834.1