Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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Sezione 5: Quadri G+S
Art. 13 Quadri
1Fanno parte dei quadri di G+S tutti i titolari di un riconoscimento di:
a. monitore G+S;
b. coach G+S;
c. allenatore G+S delle giovani leve;
d. esperto G+S.
2Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha superato le relative formazioni e perfezionamenti. L’UFSPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l’ufficio può respingere la richiesta.
Art. 14 Formazione dei quadri
1Il DDPS regola l’ammissione alla formazione dei quadri, le grandi linee della formazione e il perfezionamento necessario per prolungare il riconoscimento di quadro.
2L‘UFSPO:
a. elabora struttura e contenuti di formazione e perfezionamento;
b. può prevedere per determinate funzioni di quadro una specializzazione e offrire moduli di perfezionamento specifici per una determinata tematica o un gruppo di destinatari;
c. può prevedere perfezionamenti di durata diversa per le varie discipline sportive o in base alla specificità di temi e gruppi di destinatari.
3Non sussiste alcuna pretesa giuridica all’ammissione alla formazione dei quadri o a un corso o modulo determinati. L‘UFSPO decide in merito all’ammissione nel singolo caso.
Art. 15 Compiti
I quadri G+S svolgono i compiti loro affidati dalla presente ordinanza e dalle altre disposizioni di attuazione.
Art. 16 Monitori G+S
1I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o attività isolate nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria.
2Il DDPS può prescrivere per lo svolgimento di determinate attività di monitore la frequenza di un perfezionamento.