Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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c. la documentazione contabile è stata inoltrata dall’organizzatore nel rispetto dei termini alla conclusione dell’offerta G+S.
3In occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali, l’UFSPO può concedere contributi straordinari a determinate offerte destinate a bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni definite all’articolo 8 cpv 1 e 2.
4Gli organi che accordano l’autorizzazione sono:
a. l’ufficio cantonale G+S del Cantone dove ha sede l’organizzazione per le offerte dei GU 1, 2, 3, 4 (per le richieste dei Comuni), 5 e 6;
b. l’UFSPO per le offerte dei GU 4 (per le richieste di Cantoni o federazioni) e 7.
5Per discipline sportive ammesse solo a titolo provvisorio non sono concessi contributi per lo svolgimento delle offerte G+S. Il DDPS può versare alle relative federazioni sportive nazionali un importo forfetario annuo.
Art. 22 Ammontare dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S
1I contributi dipendono da:
a. numero dei partecipanti;
b. numero, frequenza e durata degli allenamenti e delle competizioni nell’ambito di un certo periodo di tempo;
c. gruppo di utenti;
d. livello di prestazione nelle offerte del GU 7.
2Per le discipline sportive soggette a disposizioni di sicurezza particolari o in cui si devono utilizzare monitori particolarmente qualificati, si possono versare ulteriori contributi. Il DDPS stabilisce di quali discipline si tratta.
3Ulteriori contributi possono essere concessi a:
a. offerte G+S con la partecipazione di bambini;
b. offerte G+S con la partecipazione di bambini e giovani con un andicap.
4Il DDPS stabilisce l’ammontare dei contribuiti e li adegua periodicamente al rincaro.
Art. 23 Ammontare dei contributi per i coach G+S
1I contributi per i coach G+S si basano su quelli per lo svolgimento di offerte G+S e ammontano al massimo al 10 per cento della somma complessiva.
2Il DDPS stabilisce l’ammontare dei contributi.
3Non vengono concessi contributi nel caso in cui collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell’UFSPO svolgono la funzione di coach G+S nell’ambito della loro attività di servizio.