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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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c. la documentazione contabile è stata inoltrata dall’organizzatore nel rispetto dei termini alla conclusione dell’offerta G+S.

3In occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali, l’UFSPO può concedere contributi straordinari a determinate offerte destinate a bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni definite all’articolo 8 cpv 1 e 2.

4Gli organi che accordano l’autorizzazione sono:

a. l’ufficio cantonale G+S del Cantone dove ha sede l’organizzazione per le offerte dei GU 1, 2, 3, 4 (per le richieste dei Comuni), 5 e 6;

b. l’UFSPO per le offerte dei GU 4 (per le richieste di Cantoni o federazioni) e 7.

5Per discipline sportive ammesse solo a titolo provvisorio non sono concessi contributi per lo svolgimento delle offerte G+S. Il DDPS può versare alle relative federazioni sportive nazionali un importo forfetario annuo.

Art. 22 Ammontare dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S

1I contributi dipendono da:

a. numero dei partecipanti;

b. numero, frequenza e durata degli allenamenti e delle competizioni nell’ambito di un certo periodo di tempo;

c. gruppo di utenti;

d. livello di prestazione nelle offerte del GU 7.

2Per le discipline sportive soggette a disposizioni di sicurezza particolari o in cui si devono utilizzare monitori particolarmente qualificati, si possono versare ulteriori contributi. Il DDPS stabilisce di quali discipline si tratta.

3Ulteriori contributi possono essere concessi a:

a. offerte G+S con la partecipazione di bambini;

b. offerte G+S con la partecipazione di bambini e giovani con un andicap.

4Il DDPS stabilisce l’ammontare dei contribuiti e li adegua periodicamente al rincaro.

Art. 23 Ammontare dei contributi per i coach G+S

1I contributi per i coach G+S si basano su quelli per lo svolgimento di offerte G+S e ammontano al massimo al 10 per cento della somma complessiva.

2Il DDPS stabilisce l’ammontare dei contributi.

3Non vengono concessi contributi nel caso in cui collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell’UFSPO svolgono la funzione di coach G+S nell’ambito della loro attività di servizio.