Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
3Negli istituti delle medie superiori vanno impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Le lezioni sono ripartite in maniera regolare sul corso di tutto l’anno scolastico. Ai fini del calcolo di tale volume minimo possono essere computate massimo quattro lezioni di educazione fisica al giorno.
Art. 50 Programma d’insegnamento
I Cantoni fanno in modo che chi insegna l’educazione fisica possa basarsi su un programma d’insegnamento specifico per ciascun livello scolastico. L’UFSPO elabora in proposito raccomandazioni riguardo ai contenuti.
Sezione 3: Insegnamento dell’educazione fisica nella formazione professionale di base
Art. 51 Obbligatorietà
Sulla base della legge del 13 dicembre 20024 la frequenza regolare dell’educazione fisica nelle scuole professionali specializzate è obbligatoria dal secondo al quarto anno.
Art. 52 Quantità
1Per la formazione iniziale nell’ambito dell’impresa l’educazione fisica comporta:
a. se l’insegnamento scolastico prevede fino a 520 lezioni all’anno di cultura generale e in materie specialistiche, almeno 40 lezioni di educazione fisica in più;
b. con una formazione scolastica di 520 lezioni all’anno o più di cultura generale e in materie specialistiche almeno 80 lezioni di educazione fisica.
2Nella formazione di base a impostazione scolastica l’educazione fisica comprende almeno 80 lezioni all’anno.
3L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base.
4I programmi scolastici regolano la ripartizione delle lezioni. Per ogni giornata vengono conteggiati ai fini della quantità minima di cui ai capoversi 1 e 2 massimo quattro lezioni di sport.
Art. 53 Programma scolastico quadro e programmi di insegnamento per
l’educazione fisica
1
Sentito l’UFSPO, l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT emana un programma quadro scolastico per l’insegnamento dell’educazione fisica nel corso della formazione professionale di base.