Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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c. si tratti di un avvenimento che non rientra nelle competizioni ricorrenti che si tengono a scadenze regolari;

d. l’organizzazione della manifestazione sportiva sia assegnata da una federazione sportiva internazionale o da un organizzatore internazionale nel quadro di una procedura di candidatura;

e. la federazione dello sport cui la manifestazione si riferisce in occasione dell’appuntamento prenda misure straordinarie di sostegno.

2Il contributo ammonta a massimo la metà dell’importo computabile concesso alla manifestazione da Comuni e Cantoni. Il DDPS ne stabilisce l’ammontare.

3L’importo viene stabilito sulla base di:

a. significato della manifestazione;

b. importanza assunta da quello sport in Svizzera;

c. volume delle prestazioni apportate a favore della manifestazione da altri organismi pubblici , in particolare dall’esercito e dalla protezione civile;

d. importo totale dei costi.

4Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, può concedere contribuiti finanziari maggiori.

5Per il sostegno si congressi internazionali dedicati allo sport vengono applicate per analogia le disposizioni dei capoversi 1 lettera a e b e 2.

Titolo 4: Doping

Art. 74 Agenzia nazionale per la lotta contro il doping

1Il DDPS nomina come agenzia nazionale per la lotta contro il doping un’istituzione che reputa adatta allo scopo.

2Incarica l’istituzione di cui al capoverso 1 di predisporre misure contro il doping tramite formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione e quelle di cui al terzo capoverso dell’articolo 20 della LPSpo e ne sostiene l’attività di controllo tramite aiuti finanziari.

3Il dipartimento stipula con l’istituzione di cui al capoverso 1 un contratto di prestazione che indica nel dettaglio tutti i compiti da svolgere e l’indennizzo previsto per lo svolgimento degli stessi. Regola inoltre gli aiuti finanziari per l’attività di controllo.

4Non rientrano nel contratto compiti legislativi o la rappresentanza della Confederazione elvetica in seno a organizzazioni internazionali.

5Per quel che riguarda lo svolgimento delle attività a essa delegate l’istituzione di cui al capoverso 1 è soggetta al controllo da parte dell’UFSPO. In caso di contestazioni in merito al contratto di prestazione l’ufficio emana una decisione.