Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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2Discute con essi questioni relative a sviluppi futuri, pianificazione e svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri.
3L‘UFSPO intrattiene uno scambio continuo di informazioni e di esperienze con i Cantoni e le federazioni e le istituzioni svizzere interessate. Li consulta prima di prendere decisioni importanti.
Capitolo 3: Promozione generica dello sport e dell’attività fisica
Sezione 1: Promozione dello sport e del movimento degli adulti
Art. 32 Programma Sport per gli adulti svizzera (ESA)
1La Confederazione promuove lo sport per gli adulti sostenendo i corsi di formazione e di perfezionamento offerti da quanti organizzano la formazione dei quadri ESA o propongono propri corsi in questo ambito.
2La Confederazione gestisce il programma "Sport per gli adulti svizzera (ESA)".
3Nel quadro dei crediti stanziati l’UFSPO versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri. Il DDPS regola gli importi e la procedura per l’attribuzione.
Art. 33 Quadri
1Fanno parte dei quadri tutte le persone con riconoscimento di monitore ESA o di esperto ESA.
2Chi ha superato la formazione, su richiesta dell’organizzatore della formazione dei quadri, viene riconosciuto dall’UFSPO come monitore ESA o come esperto ESA. In casi motivati l’UFSPO può anche non accogliere la suddetta richiesta.
Art. 34 Formazione dei quadri
1Il DDPS regola l’ammissione alla formazione dei quadri e il perfezionamento necessario per mantenere valido il riconoscimento ottenuto.
2Stabilisce durata e contenuti di formazione e perfezionamento.
Art. 35 Doveri
I quadri ESA nella loro attività attuano nella pratica i principi di fondo dello sport corretto e sicuro e quelli contenuti nel quadro direttivo ESA.
Art. 36 Monitori ESA
I monitori e le monitrici ESA possono organizzare offerte di attività sportive destinate agli adulti. Sono escluse le attività riportate nell’articolo 7 capoverso 2, lettere a e c.