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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Art. 78 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse

1L’analisi dei campioni prelevati deve essere effettuata in conformità a standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l’esecuzione di analisi antidoping.

2Il laboratorio redige un rapporto di analisi chiaro, veritiero e conforme agli standard internazionali.

3Se i risultati dell’analisi risultano positivi l’organo di controllo antidoping competente ne informa immediatamente:

a. l’istanza disciplinare della federazione sportiva interessata chiedendo l’apertura di un procedimento disciplinare;

b. l’autorità di perseguimento penale competente e farle pervenire l’intera documentazione.

Art. 79 Informazione delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie

1Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l’infrazione delle norme dell’articolo 22 LPSpo trasmettono all’agenzia nazionale per la lotta contro il doping le seguenti informazioni:

a. generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) della persona accusata;

b. sport e disciplina;

c. generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) di allenatori, medici, accompagnatori della persona accusata;

d. motivo per cui è stata avviata una inchiesta penale;

e. indicazioni relative ai prodotti dopanti, stupefacenti o terapeutici sequestrati;

f. i verbali degli interrogatori;

g. informazioni relative a precedenti giudiziari nell’ambito della LPSpo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;

h. le decisioni delle autorità di perseguimento penali e giudiziarie necessarie per garantire i diritti delle parti conformemente all’articolo 23 capoverso 3 LPSpo complete di motivazione;

i. ulteriori indicazioni adatte a contrastare ulteriori abusi nel campo del doping.

2Esse possono trasmettere le informazioni soltanto se:

a. non si ledono i diritti della personalità di terze persone;

b. non compromettono lo svolgimento dell’inchiesta penale.