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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Sulla base dello stesso le scuole professionali specializzate elaborano un programma d’insegnamento per l’educazione fisica.

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I Cantoni controllano la qualità dei programmi di educazione fisica e ne verificano l’attuazione.

Art. 54 Qualifica degli apprendisti

Le scuole professionali garantiscono che per ogni anno scolastico in educazione fisica sia fatta almeno una valutazione degli apprendisti e che essa venga attestata.

Art. 55 Personale insegnante

1Gli insegnanti di educazione fisica presso le scuole della formazione professionale di base dispongono dei seguenti titoli:

a. un’abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica, una formazione professionale di pedagogia a livello di scuola universitaria e hanno frequentato un tirocinio in educazione fisica per le scuole professionali;

b. un’abilitazione all’insegnamento giusta l’articolo 46 dell’ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 20035 e di una formazione accessoria pratica e didattica nel campo dell’educazione fisica.

2Come abilitazione all’insegnamento ai sensi del capoverso 1 lettera a vale uno studio di bachelor in sport con orientamento insegnamento dell’educazione fisica di una scuola universitaria svizzera accreditata. Viene a essa equiparato il diploma federale di insegnante di educazione fisica I.

3Il Dipartimento federale dell’economia pubblica e il DDPS possono stabilire congiuntamente requisiti minimi per i periodi di tirocinio nell’educazione fisica nelle scuole professionali e per la formazione accessoria per quel che riguarda pratica e didattica dello sport.

Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport Sezione1: Posizionamento e compiti

Art. 56 Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM)

1La Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) fa parte dell’UFSPO.

2Presso la SUFSM vige la libertà d’insegnamento e di ricerca.

3La SUFSM svolge i propri compiti in maniera autonoma o in collaborazione con altre istituzioni, sia svizzere sia straniere.

Art. 57 Membri della SUFSM

1Sono membri della SUFSM:

5 RS 412.101