Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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2Stabilisce inoltre il numero massimo di partecipanti ammessi ai corsi e ai campi per ogni monitore G+S.

3Nei limiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3, per determinati gruppi di utenti o sport l’UFSPO può prevedere disposizioni particolari riguardanti l’età di partecipazione.

4L‘UFSPO stabilisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S in singoli sport o gruppi di utenti.

Sezione 4: Organizzatori

Art. 10 Organizzatori di offerte G+S

1Organizzatori di offerte G+S sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico, in particolare federazioni e società sportive, federazioni e società giovanili e scuole.

2Persone giuridiche - costituite come società di capitali o cooperative - e persone fisiche vengono ammesse come organizzatori di offerte G+S se la loro attività commerciale o professionale principale si svolge nell’organizzazione della formazione in campo sportivo o nella mediazione di attività sportive.

3Gli organizzatori offrono corsi o campi in una o più discipline sportive G+S.

Art. 11 Doveri degli organizzatori di offerte G+S

1Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti e che esse vengono rispettate per tutta la durata del corso o del campo.

2Se l’organizzatore di un’offerta G+S constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio dovere di controllo e assistenza nello svolgimento delle attività, prende le misure che ritiene necessarie e informa l’ufficio cantonale. Se rileva negligenze o reati informa le autorità di perseguimento penale.

3Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri cui sono affidati sui possibili rischi collegati allo svolgimento dell’attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull’utilità di un’assicurazione di responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri

1

Gli organizzatori della formazione dei quadri sono l’UFSPO o i Cantoni.

2

Sono organizzatori della formazione dei quadri nei limiti in cui siano state all’uopo incaricate dall’UFSPO federazioni sportive e giovanili e organizzazioni specializzate di istruttori di sport, istituzioni attive nel campo della formazione

3L‘UFSPO emana direttive sulla formazione dei quadri.

4Gli organizzatori della formazione dei quadri richiedono ai partecipanti ai corsi un’adeguata partecipazione alle spese.