Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Art. 75 Prodotti e metodi proibiti

1Prodotti proibiti ai sensi dell’articolo 19, capoverso 3 della LPSpo sono:

a. le sostanze riportate nell‘allegato;

b. sali, esteri, eteri e isomeri ottici da esse derivati;

c. sali, esteri, eteri degli isomeri ottici e

d. preparati che contengono queste sostanze.

2Metodi proibiti ai sensi dell’articolo 19, capoverso 3 della LPSpo sono quelli riportati nell’allegato.

Art. 76 Controlli antidoping

1Chi partecipa a competizioni sportive deve sottoporsi a eventuali controlli antidoping a partire da 12 ore prima della gara per la quale si è iscritto e al termine della stessa per tutto il tempo necessario all’esecuzione di controlli antidoping.

2Sono considerate competizioni sportive tutte le manifestazioni sportive organizzate dall’associazione mantello dello sport svizzero, dalle federazioni ad essa affiliate e dalle loro federazioni locali e società sportive.

Art. 77 Requisiti per i controlli antidoping

1L’agenzia nazionale per la lotta contro il doping provvede ogni anno alla pianificazione dei controlli, in cui stabilisce:

a. il numero dei controlli da effettuare;

b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;

c. la ripartizione fra controlli da eseguire durante l’allenamento e durante le competizioni;

d. il programma annuale.

2La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante una procedura sempre uguale, indipendentemente dallo sport praticato, e non deve essere prevedibile né calcolabile per le persone da controllare e per l’ambiente che sta loro intorno.

3I controlli devono avvenire senza preavviso. Per motivi gravi possono essere annunciati in alcuni casi. La sfera privata delle persone da controllare va protetta.

4I controlli che prevedono operazioni invasive quali prelievo di sangue e di tessuti devono essere svolti da persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie all’esecuzione delle stesse nel quadro di una formazione professionale.

5Procedura, materiale utilizzato e trasporto devono essere conformi agli standard internazionali.