Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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Art. 66 Ordinamento disciplinare alla SUFSM
1Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:
a. ostacolano gli organi o i membri dell’istituzione nell’esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio;
b. disturbano i corsi;
c. infrangono il regolamento delle presenze;
d. agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami;
e. infrangono il regolamento interno dell‘UFSPO.
2Le misure disciplinari sono:
a. l‘ammonimento;
b. l’ammonimento con la comminatoria dell’esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli studi;
c. l’esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami per il semestre;
d. l’esclusione dagli studi.
3Possono comminare misure disciplinari:
a. il direttore dei cicli di studio per le misure di cui al capoverso 2 let a e b e per quelle indicate alla lettera c se esse non impediscono l’ottenimento del diploma;
b. il rettore per le misure citate nel capoverso 2 let c se esse potrebbero impedire l’ottenimento del diploma e quelle riportate alla lettera d.
4La persona interessata ha il diritto di:
a. consultare la documentazione relativa al caso;
b. essere convocata e interrogata;
c. farsi assistere o rappresentare.
5La decisione relativa a una misura disciplinare deve venire notificata per iscritto, essere motivata e contenere l’indicazione dei rimedi giuridici.
Capitolo 3: Ricerca nelle scienze dello sport
Art. 67 Generalità
1L‘UFSPO partecipa alla pianificazione e alla coordinazione della politica in materia di ricerca ai sensi della legge del 7 ottobre 198310 sulla promozione della ricerca e dell‘innovazione.
2Elabora un piano direttivo di ricerca per un periodo di quattro anni. Tale documento considera anche la politica di ricerca della SUFSM.
10 RS 420.1