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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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1L’Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenze per le questioni legate allo sport. Conformemente alle direttive politiche sostiene uno sviluppo durevole dello sport e del movimento come elementi della capacità di prestazione fisica, della salute, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e della coesione sociale.

2Per perseguire tali obiettivi l’Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:

a. Sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze.

b. Definisce le competenze nel campo della salute e del movimento delle altre unità amministrative federali competenti in tale ambito.

c. Guida e sostiene programmi e progetti di sostegno di sport e movimento destinati a tutta la popolazione e in particolare a bambini e giovani.

d. Per sostenere tale promozione pubblica manuali e documentazione, che può distribuire gratuitamente o a pagamento.

e. In collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene l’incoraggiamento dello sport d’elite e delle giovani leve nello sport di competizione nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera.

f. Sostiene progettazione e costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale.

g. Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin, che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi.

h. Gestisce i centri di formazione sportiva di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località.

i. Prende misure per promuovere correttezza e sicurezza nello sport.

j. Garantisce prestazioni di servizio per lo sport nell‘esercito.

k. Acquista il materiale sportivo per l‘esercito.

l. Gestisce un centro di documentazione per il campo dello sport.

m. Fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

n. Coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi.

2. Ordinanza del 19 novembre 200317 sulla formazione professionale

Art. 12 cpv. 5

5L’insegnamento dello sport è oggetto dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del …18.

17 RS 412.101

18 RS …