Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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Capitolo 4: Federazioni sportive
Art. 41
1L’associazione mantello dello sport svizzero riceve un contributo annuale per la promozione, lo sviluppo e il sostegno dello sport elvetico.
2L‘UFSPO stipula con l‘associazione mantello un contratto di prestazioni che regola in particolare la portata delle prestazioni in denaro e in natura all’associazione mantello stessa e alle federazioni sportive nazionali.
3I contributi federali sono destinati in particolare a sostenere la formazione di allenatori, atleti e funzionari, a promuovere lo sport di massa, a sostenere lo sport giovanile di prestazione e lo sport di punta e all’attuazione degli impegni assunti nel campo della correttezza e della sicurezza nello sport.
4L‘UFSPO può versare i contributi destinati alle federazioni sportive nazionali direttamente o stipulare con esse contratti di prestazione.
Capitolo 5: Impianti sportivi
Art. 42 Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale
L’UFSPO aggiorna almeno ogni quattro anni la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).
Art. 43 Importanza nazionale di un impianto sportivo
1Il DDPS stabilisce i criteri per riconoscere l’importanza nazionale di un impianto.
2L’UFSPO appresta un catalogo degli impianti sportivi di importanza nazionale esistenti e degli impianti ancora mancanti che rispondono alle esigenze di cui al capoverso 1.
Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi
1La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli fissi esistenti.
2La Confederazione può concedere contributi alla realizzazione di impianti mobili se questo tipo di installazioni rispondono meglio di impianti fissi alle specifiche esigenze di una particolare federazione sportiva nazionale.
3I presupposti per la concessione di aiuti a un progetto sono:
a. l’impianto soddisfa i criteri di cui all’articolo 43;
b. è assicurato il finanziamento della costruzione e della gestione a lungo termine;
c. è garantito contrattualmente l’uso nel lungo periodo da parte di almeno una federazione sportiva nazionale.