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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo)

del

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del1… sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo),

ordina:

Titolo 1: Programmi e progetti

Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno

Art. 1

1La Confederazione sostiene attività e progetti nel campo della promozione dello sport e dell’attività fisica quando vi sia un interesse pubblico e le attività dei privati manchino o siano insufficienti. Il sostegno a un’organizzazione presuppone sempre un impegno concreto da parte della stessa.

2Il sostegno della Confederazione ha carattere sussidiario rispetto a quello di Cantoni e Comuni.

Capitolo 2: «Gioventù e Sport»

Sezione 1: Gli obiettivi di «Gioventù+Sport»

Art. 2

1Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi:

a. organizzare e propone uno sport adatto a bambini e giovani;

b. consentire a bambini e giovani di vivere pienamente lo sport e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;

c. sostenere sotto gli aspetti pedagogici, sociali e salutari lo sviluppo e la realizzazione dei più giovani.

d. promuovere una formazione a lungo termine, di elevata qualità e incentrata sulle prestazioni a favore di giovani atleti particolarmente dotati.

RU 1987 1703

1 RS 415.0