Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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b. Le offerte G+S del GU 2 sono quelle proposte da società sportive o organiz-
zazioni che funzionano in modo analogo che offrono corsi nei quali bambini e giovani allenano e praticano una disciplina sportiva G+S in modo regolare, mirato e nell’ambito di un gruppo stabile diretto da persone competenti. In questo caso il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne come vento, acqua e neve.
c. Le offerte G+S del GU 3 sono quelle proposte da associazioni giovanili che
lavorano con i bambini e giovani nel quadro di campi curando gli aspetti sociali e la pratica di gioco e sport sotto la direzione di persone competenti durante la permanenza al campo.
d. Le offerte G+S del GU 4 sono quelle proposte dalla Confederazione, dai
Cantoni, dai Comuni o dalle federazioni sportive, che lavorano con i bambini e giovani nel quadro di campi curando gli aspetti sociali e la pratica di gioco e sport sotto la direzione di persone competenti durante la permanenza al campo.
e. Le offerte G+S del GU 5 sono quelle proposte dalle scuole al di fuori del
programma obbligatorio per gli allievi, sotto forma di corsi e campi in cui bambini e giovani allenano e praticano una disciplina sportiva G+S in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti nell’ambito di un gruppo organizzato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l’orario scolastico.
f. Le offerte G+S del GU 6 sono quelle proposte dalla Confederazione, dai
Cantoni, dai Comuni, dalle federazioni, dalle società sportive e da organizzazioni dal funzionamento analogo:
1. in discipline sportive G+S che per il numero di praticanti hanno un significato limitato;
2. per misure di sostegno particolari a norma dell’articolo 25, capoverso 5, approvate dall’UFSPO.
g. Le offerte G+S del GU 7 sono quelle proposte da federazioni sportive nelle
discipline G+S che soddisfano anche i criteri accessori per accedere al sostegno G+S delle giovani leve. Il lavoro nell’ambito di un corso con bambini e giovani si sostanzia nell’allenamento e nella pratica mirati sotto la direzione di persone competenti in seno a un gruppo stabile a tre diversi livelli di prestazione.
2L‘UFSPO stabilisce i criteri che regolano il sostegno delle giovani leve e i livelli di prestazione per il GU 7.
Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline e gruppi di utenti
1Per i singoli gruppi di utenti o sport il DDPS stabilisce:
a. la durata minima di corsi e campi;
b. il numero minimo di lezioni o attività per ciascun corso o campo;
c. la durata minima delle singole lezioni ed attività.