Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine
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II. Metodi proibiti
1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno
Il doping ematico, compresa l’utilizzazione di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di cellule ematiche rosse di qualsiasi provenienza.
b. L’incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, segnatamente per mezzo di perfluorocomposti, dell’efaproxiral (RSR 13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio surrogati sanguigni emoglobinici e prodotti di emoglobina microincapsulata).
2. Manipolazioni chimiche e fisiche
a. Le falsificazioni o i tentativi di falsificazione aventi l’obiettivo di alterare l’integrità o la validità di un campione prelevato durante un controllo antidoping. Rientrano in questa categoria segnatamente: la cateterizzazione, lo scambio o l’alterazione dei campioni di urina.
b. Le perfusioni intravenose; se questo metodo è impiegato nel caso di una situazione medica di emergenza, deve essere richiesta successivamente una pertinente autorizzazione d’uso a fini terapeutici (AUT).
c. Prelievo, manipolazione e successiva reinfusione di sangue intero.
3. Doping genetico
a. Trasmissione di cellule o materiale genetico.
b. Utilizzazione di cellule naturali o geneticamente modificate.
c. Uso di sostanze che influenzano in modo diretto o indiretto la capacità di prestazione fisica a causa di una modificazione dell’espressione genica (ad es. gli agonisti del recettore attivato dal proliferatore del perossisoma δ (PPARδ) (ad es. GW 1516) e gli agonisti dell’asse della Proteinchinasi attivati dal PPARδ-AMP (AMPK) (ad es. AICAR)).