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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Art. 37 Organizzatori di formazione e perfezionamento dei monitori ESA

1Corsi monitori ESA sono organizzati da Confederazione, Cantoni, persone giuridiche di diritto privato, in particolare federazioni sportive e altre organizzazioni attive a livello sovraregionale, che si occupano di tutto ciò che attiene allo sport per gli adulti.

2L‘UFSPO stipula con gli organizzatori di cui al capoverso 1 contratti di prestazione.

Art. 38 Esperti ESA

1Gli esperti ESA formano monitori ESA ed esperti ESA e adempiono in tal modo i compiti ad essi attribuiti dalla presente ordinanza e da altre disposizioni di attuazione.

2L‘UFSPO cura la formazione e il perfezionamento degli esperti ESA.

3Può coinvolgere in detta attività gli organizzatori di cui all’articolo 38 capoverso 2 o incaricarli dell’incombenza.

Art. 39 Decadenza e revoca di riconoscimenti

1Il riconoscimento di monitore e di esperto ESA decade se non si adempiono gli obblighi in materia di perfezionamento.

2Il riconoscimento può essere riottenuto se entro quattro anni si adempiono gli obblighi in materia di perfezionamento. Per il caso in cui il riconoscimento sia scaduto da oltre quattro anni si può prevedere un modulo di reinserimento.

3L’UFSPO revoca il riconoscimento a un membro dei quadri in caso di:

a. condanna penale che suscita dubbi giustificati sulla capacità del quadro ESA di continuare ad occuparsi in modo corretto dei propri compiti;

b. reiterate violazioni dei doveri previsti all’articolo 35.

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport

Art. 40

1Oltre alle misure esposte nei titoli 1 e 3, l’UFSPO sostiene le attività fisica e sportiva della popolazione intera, in particolare durante la formazione, sul posto di lavoro, nel tempo libero e in età avanzata.

2Per lo svolgimento di attività particolari può mettere collaboratori a disposizione di Cantoni, Comuni, federazioni sportive o organizzatori.